Recidiva e ricorso inammissibile: l’analisi della Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in Cassazione quando si contesta l’applicazione della recidiva. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso ritenuto manifestamente infondato, ribadendo i criteri che giustificano la conferma di tale aggravante. Questo caso evidenzia come la presenza di precedenti penali specifici e una chiara capacità a delinquere siano elementi sufficienti a sostenere la decisione del giudice di merito, rendendo vane le contestazioni generiche.
I fatti del caso: appello contro l’aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di una Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la condanna, includendo l’applicazione dell’aggravante della recidiva. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un presunto vizio di motivazione proprio in relazione alla mancata esclusione di tale aggravante. L’unico motivo di ricorso si basava su una critica generica alla valutazione operata dai giudici di secondo grado.
La decisione della Corte: il ricorso sulla recidiva è inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto la doglianza del ricorrente manifestamente infondata. La decisione si fonda sulla constatazione che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa, logica e giuridicamente corretta per confermare l’applicazione della recidiva.
Analisi dei precedenti penali e della capacità a delinquere
Il fulcro della motivazione risiede nella valorizzazione di due elementi chiave:
1. I precedenti penali: La Corte ha sottolineato la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, tra cui uno specifico e recente, che dimostrava una persistenza nel comportamento illecito.
2. La capacità a delinquere: È stata evidenziata la “spiccata capacità a delinquere” dimostrata dall’imputato nell’organizzazione del reato per cui si procedeva. Questo elemento, secondo i giudici, non è un dato astratto, ma un indice concreto della pericolosità sociale del soggetto.
La genericità del motivo di ricorso
Un altro aspetto determinante per la declaratoria di inammissibilità è stata la genericità del motivo addotto. Il ricorrente si è limitato a dedurre un vizio di motivazione senza però confrontarsi specificamente con le argomentazioni solide e puntuali contenute nella sentenza impugnata. Un ricorso che non articola critiche specifiche e pertinenti è destinato a essere respinto in rito.
Le motivazioni: perché la Corte ha respinto il ricorso?
La Corte Suprema ha respinto il ricorso perché ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto esente da vizi logici o giuridici. La decisione di confermare la recidiva non era arbitraria, ma saldamente ancorata a elementi fattuali e oggettivi: i precedenti penali e la modalità organizzativa del reato. Di fronte a una motivazione così ben strutturata, un motivo di ricorso generico, che non individua specifiche contraddizioni o illogicità, non può trovare accoglimento. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione, requisiti che in questo caso erano stati pienamente rispettati.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva in Cassazione, non è sufficiente una critica generica. È necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge manifesta nella decisione del giudice di merito. La decisione sottolinea che la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla tendenza a delinquere, quando basata su elementi concreti come i precedenti specifici, è difficilmente censurabile in sede di legittimità. Per l’imputato, la declaratoria di inammissibilità comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’onere del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, a testimonianza della pretestuosità del ricorso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. L’unico motivo, relativo alla contestazione della recidiva, era formulato in modo generico e non era in grado di scalfire la motivazione logica e giuridicamente corretta della corte territoriale.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva confermato la recidiva?
La Corte d’Appello aveva confermato l’applicazione della recidiva sulla base di due elementi principali: i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, tra cui uno specifico, e la sua spiccata capacità a delinquere, dimostrata nell’organizzazione del reato oggetto del processo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4830 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4830 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 06/08/1975
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contest è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermat l’applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici, alla luce dei pl precedenti penali a carico dell’imputato, di cui l’ultimo specifico, e della spi capacità a delinquere dallo stesso dimostrata nell’organizzazione del reato per si procede (si veda, in particolare, pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente