Recidiva: La Cassazione e i Limiti del Ricorso per Motivazione Illogica
L’istituto della recidiva è un elemento centrale nel diritto penale, utilizzato per calibrare la pena in base alla storia criminale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 22123/2024) offre un importante chiarimento sui limiti di impugnazione delle decisioni dei giudici di merito che applicano tale aggravante. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione del giudice senza individuare specifiche illogicità nel suo ragionamento.
Il Caso in Analisi: Un Ricorso contro la Pericolosità Sociale
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente lamentava una violazione dell’art. 99 del codice penale e un vizio di motivazione, sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente giustificato la mancata esclusione della recidiva. L’argomento centrale del ricorso era, in sostanza, una critica alla valutazione della sua pericolosità sociale effettuata dalla corte territoriale.
La Valutazione della Recidiva da Parte dei Giudici di Merito
La Corte d’Appello aveva fondato la sua decisione su un’analisi della carriera criminale dell’imputato. Secondo i giudici, la pluralità dei delitti commessi nel tempo delineava una chiara “progressione criminosa”, un percorso che rendeva evidente una “pericolosità ingravescente”. La commissione dell’ultimo delitto, oggetto del processo, non era vista come un episodio isolato, ma come un’ulteriore conferma di questa tendenza a delinquere. La motivazione della corte territoriale era, quindi, ancorata a un’analisi fattuale del percorso di vita dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Suprema Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito, ma può solo verificare la correttezza logico-giuridica del loro ragionamento.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno definito l’unico motivo di ricorso come “aspecifico”. Questo perché il ricorrente non contestava un errore di diritto o un’evidente illogicità nel percorso argomentativo della sentenza impugnata, ma si limitava a criticare il risultato di una valutazione discrezionale del giudice. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente e coerentemente motivato la sua decisione, collegando la pluralità dei reati a una crescente pericolosità. Questo tipo di valutazione, essendo logico e fondato sulle risultanze processuali, non è censurabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: per contestare con successo l’applicazione della recidiva in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito. È necessario, invece, dimostrare in modo specifico e puntuale un vizio logico manifesto o una palese contraddittorietà nella motivazione della sentenza. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato all’inammissibilità, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso “aspecifico”, in quanto non evidenziava una reale illogicità o contraddizione nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a contestare la valutazione di merito sulla pericolosità del ricorrente.
Cosa si intende per “progressione criminosa” nel contesto della recidiva?
Si riferisce alla sequenza di reati commessi da una persona nel tempo, che viene interpretata dal giudice come un indicatore di una crescente tendenza a delinquere e di una maggiore pericolosità sociale, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22123 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22123 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva è aspecifico;
rilevato, infatti, che la Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputato renda evidente la presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto di cui al capo di imputazione è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e coerente con le risultanze processuali e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità;
osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
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