Recidiva e Limiti dell’Impugnazione: l’Analisi della Cassazione
La recidiva rappresenta uno degli istituti più discussi del diritto penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 21715/2024) offre un’importante lezione sui limiti del ricorso quando si contesta proprio l’applicazione di tale aggravante. La Corte ha stabilito che le censure basate su considerazioni puramente fattuali, che non mettono in discussione la legittimità della motivazione del giudice di merito, non superano il vaglio di ammissibilità. Analizziamo nel dettaglio questa decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’imputato lamentava il trattamento sanzionatorio ricevuto, contestando sia la quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria) sia l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Le sue argomentazioni, tuttavia, si concentravano su una rilettura dei fatti e della sua personale situazione, piuttosto che su vizi di legittimità della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte e il Ruolo della Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio, dove riesaminare i fatti già valutati dai giudici delle precedenti istanze. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate come “interamente versate in fatto”, ovvero tentativi di ottenere una nuova valutazione delle circostanze, compito che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica sia per la determinazione della pena sia per l’applicazione della recidiva. I giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi cruciali come:
* La gravità del reato: L’oggettiva serietà della condotta criminosa.
* La biografia criminale dell’imputato: La sua storia di precedenti penali.
* La propensione al crimine: Desunta dalla reiterazione, a breve distanza di tempo, di reati omogenei, sintomatici di una persistente devianza criminale.
Questi elementi, nel loro insieme, hanno dimostrato una più accentuata colpevolezza e una maggiore pericolosità sociale dell’autore del reato. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse solida e immune da censure di legittimità, rendendo il ricorso privo di fondamento ammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge e non su una diversa interpretazione dei fatti. Quando una corte di merito motiva in modo congruo e logico l’applicazione di istituti come la recidiva, basandosi su elementi concreti come la storia criminale e la pericolosità del soggetto, tale valutazione è difficilmente contestabile in sede di legittimità. La decisione comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a conferma che i ricorsi palesemente infondati hanno conseguenze economiche dirette.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sollevate dall’imputato erano considerate interamente di fatto e non superavano il vaglio di ammissibilità, non contestando vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice di merito per applicare la recidiva?
Il giudice ha considerato la gravità del reato, la biografia criminale dell’imputato e la sua propensione abituale al crimine, desunta dalla reiterazione a breve distanza di tempo di reati omogenei, che indicavano una maggiore colpevolezza e pericolosità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21715 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21715 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
GLYPH udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
• GLYPH
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che le censure dedotte da NOME COGNOME nell’unico motivo dedotto con l’atto di impugnazione non superano il vaglio di ammissibilità.
1.3. Le doglianze attingono, con considerazioni interamente versate in fatto, il trattamento sanzioNOMErio pur sorretto, con riferimento sia alla dosimetria della pena sia all’applicazione della recidiva, da adeguata motivazione, che valorizza la gravità del reato e la biografia criminale dell’imputato nonché la sua propensione abituale al crimine, desunta dalla reiterazione a breve distanza temporale di reati omogenei e sintomatici della persistente identica natura di devianza criminale, con la conseguenza che il reato oggetto del giudizio era anch’esso connotato più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità dell’autore nei termini richiesti ai fini dell’applicazione della recidiva.
In definitiva, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024.