Recidiva e Ricorso in Cassazione: i Limiti dell’Impugnazione
L’istituto della recidiva rappresenta uno degli aspetti più delicati nella commisurazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i rigidi confini procedurali che regolano la sua contestazione, evidenziando come un errore nella strategia difensiva nei gradi di merito possa precludere la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. I giudici di secondo grado, pur dichiarando la prescrizione per un reato, avevano confermato la sua colpevolezza per un’altra fattispecie criminosa, così come stabilito in primo grado. Punto cruciale della controversia era il riconoscimento della recidiva reiterata ed infraquinquennale.
L’imputato ha deciso di portare la questione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione alla sussistenza della recidiva. Tuttavia, come vedremo, la strategia processuale si è rivelata fatale.
La Decisione della Cassazione e la Valutazione della Recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti.
In primo luogo, ha rilevato un vizio procedurale insuperabile: la questione della sussistenza della recidiva non era stata sollevata con i motivi d’appello. In quella sede, la difesa si era limitata a contestare l’entità dell’aumento di pena derivante dalla recidiva e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti, ma non l’esistenza stessa della circostanza aggravante. Questa omissione ha impedito alla Cassazione di esaminare il motivo, in applicazione del principio sancito dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
In secondo luogo, la Corte ha comunque ritenuto il motivo manifestamente infondato nel merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione è un chiaro monito sull’importanza della corretta formulazione dei motivi di impugnazione. I giudici hanno sottolineato che non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità una censura che doveva essere proposta nel giudizio di appello. Questo principio garantisce la progressione logica e ordinata del processo, evitando che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di merito.
Oltre all’aspetto procedurale, la Corte ha ribadito i corretti criteri per la valutazione della recidiva. I giudici di merito, con una decisione ‘doppia conforme’, avevano correttamente applicato i principi consolidati della giurisprudenza. La valutazione sulla recidiva, infatti, non può basarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti o sulla loro vicinanza temporale. È necessario un esame più approfondito, basato sui criteri dell’art. 133 del codice penale, che verifichi in concreto il legame tra il nuovo delitto e le condanne precedenti. Il giudice deve accertare se la condotta passata sia indicativa di una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che abbia agito come fattore criminogeno per il reato ‘sub iudice’. I giudici di merito avevano compiuto questa analisi in modo corretto, rendendo la doglianza dell’imputato palesemente infondata.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma due principi fondamentali. Il primo è di natura processuale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere stati specificamente dedotti nei gradi di merito, pena l’inammissibilità. Il secondo è di natura sostanziale: la valutazione della recidiva richiede un’indagine approfondita sulla personalità del reo e sulla sua inclinazione a delinquere, non potendo ridursi a un mero automatismo. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro alla Cassa delle ammende, a causa della colpa ravvisata nella formulazione del ricorso.
È possibile contestare per la prima volta in Cassazione la sussistenza della recidiva?
No, la Corte ha stabilito che se il motivo non è stato specificamente dedotto nei motivi di appello, non può essere sollevato in sede di legittimità, risultando inammissibile.
Come valuta il giudice la recidiva?
La valutazione non si basa solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma su un’analisi concreta del rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti, per verificare se esista una perdurante inclinazione al delitto che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si può escludere una colpa nella formulazione dei motivi, il ricorrente viene condannato a versare una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2437 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che, previa declaratoria d’intervenuta prescrizione per il reato di cui all’art. 76 comma 3 Decr. n. 159 del 2011, ne ha confermato l’affermazione di reità per il reato di cui all’art. 495 e 2 cod. pen., come sancita dalla sentenza di primo grado;
Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce vizio di motivazione in ordine alla riten sussistenza della recidiva reiterata ed infraquinquennale non è consentito in sede di legittimi – in quanto violazione di legge non dedotta con i motivi di appello, contestativi del solo giud relativo all’entità dell’aumento previsto per la recidiva ed a quello di comparazione tr recidiva stessa e le attenuanti (art. 606 comma 3 cod. proc. pen.) – ed è, inolt manifestamente infondato, dal momento che i giudici di merito, in doppia conforme sulla responsabilità, hanno fatto corretta applicazione (si vedano, in particolare, pag. 3 senten primo grado, pag. 2 sentenza di appello) dei principi della giurisprudenza di legittimità secon cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull a temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il Fatto per cui si le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crimino per la commissione del reato “sub iudice”;
Ritenuto che, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilit ricorso, conseguano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentp delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/12/2023
Il Presidente