Recidiva e Personalità Negativa: La Cassazione Dichiara un Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul ruolo della Corte di Cassazione e sui limiti dell’impugnazione, in particolare quando si discute della valutazione della recidiva e delle circostanze attenuanti. Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la solidità delle motivazioni addotte dalla Corte d’Appello. Analizziamo insieme i punti salienti di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Napoli, presentava ricorso per Cassazione affidandosi a diversi motivi. Le sue doglianze si concentravano principalmente su tre aspetti: la contestazione della recidiva reiterata specifica applicata nei suoi confronti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con conseguente entità della pena, e il diniego di una pena sostitutiva. Secondo la difesa, la valutazione dei giudici di merito sarebbe stata errata e ingiustificata.
L’Analisi della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Corte Suprema ha esaminato punto per punto i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione di manifesta infondatezza per ciascuno di essi. Questo ha portato inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’intero ricorso.
Il Primo Motivo: la Recidiva Reiterata Specifica
Il ricorrente contestava il modo in cui era stata valutata la sua recidiva. La Cassazione ha però ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. I giudici di merito avevano basato la loro decisione non su un mero automatismo, ma su elementi concreti: la tipologia dei reati precedentemente commessi (tra cui l’evasione) e la loro sequenza cronologica. Questi elementi, secondo la Corte, dimostravano un “analogo disprezzo per i provvedimenti delle autorità”, simile a quello manifestato nel reato contestato (ex art. 337 c.p.), giustificando un giudizio di maggiore colpevolezza e il conseguente aumento di pena.
Il Secondo e Terzo Motivo: Pena e Attenuanti Generiche
Anche le censure relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono state respinte. La Corte ha sottolineato come la decisione impugnata avesse tenuto conto non solo della gravità del reato in sé, ma anche della “negativa personalità del ricorrente”. Proprio questa valutazione complessiva ha portato i giudici di merito a escludere la concessione delle attenuanti e, di conseguenza, a ritenere una pena sostitutiva non idonea a perseguire le finalità rieducative e di prevenzione previste dall’ordinamento.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per Cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio nel merito. La Suprema Corte ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. In questo caso, la Corte d’Appello aveva dato conto in modo esauriente delle ragioni alla base delle sue decisioni. La valutazione della recidiva era ancorata a fatti specifici e la determinazione della pena era frutto di un’analisi completa che includeva la personalità dell’imputato. Non essendoci vizi logici o errori di diritto, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale: la motivazione di una sentenza è la chiave di volta del sistema. Se i giudici di merito argomentano in modo completo e logico le loro scelte, specialmente su aspetti discrezionali come la valutazione della recidiva e la concessione delle attenuanti, le possibilità di successo di un ricorso in Cassazione si riducono drasticamente. La decisione sottolinea l’importanza, per l’imputato, di avere una condotta post-reato e una personalità che possano essere valutate positivamente dal giudice, poiché questi elementi influenzano direttamente l’entità della pena e l’accesso a benefici come le pene sostitutive.
Quando la recidiva può essere considerata legittimamente applicata da un giudice?
Secondo questa ordinanza, la recidiva è applicata legittimamente quando il giudice non si limita a constatarla, ma ne spiega le ragioni, basandosi su elementi concreti come la tipologia dei reati precedenti e la loro successione temporale, che indicano una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del reo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non semplicemente rigettato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti “manifestamente infondati”. Ciò significa che le censure erano così palesemente prive di pregio da non richiedere un esame approfondito nel merito, in quanto la sentenza impugnata aveva già fornito una motivazione completa e logicamente corretta.
In che modo la “personalità negativa” dell’imputato ha influenzato la decisione?
La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali e dalla sua condotta, è stata un fattore decisivo. Ha giustificato non solo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma anche l’esclusione della possibilità di concedere una pena sostitutiva, poiché si è ritenuto che una sanzione più mite non sarebbe stata sufficiente a rieducare il condannato e a prevenire futuri reati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33112 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/06/1992
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visto il ricorso di NOME COGNOME e la memoria della difesa in data 22 luglio 2025 con cui si ins visti gli atti e la sentenza impugnata; per l’accoglimento dei motivi di ricorso che si reputano ammissibili
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato conto delle ragioni che erano alla base della recidiva reiterata specifica (in detti termini, infine, applicata, v. pag. 5, ove non si fa riferimen infraquinquennalità), prevalentemente fondata sulla tipologia dei reati, uno dei quali, quello evasione, ritenuto esprimere analogo disprezzo per i provvedimenti delle autorità come quello contestato ex art. 337 cod. pen., e sulla loro cronologica sequenza, idonea a giustificare il giudizio di maggiore colpevolezza e, conseguentemente, l’aumento di pena (identico a quello semmai applicabile in ipotesi di recidiva reiterata infraquinquennale);
rilevato che manifestamente infondato risulta il secondo motivo in punto di pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, censure confutate là dove la decisione ha preso in esame, non solo la gravità del reato, ma anche la negativa personalità del ricorrente, dati che hanno fatto escludere la possibilità di concedere una pena sostitutiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. (terzo motivo), ritenuta non idonea a perseguire le finalità rieducative e prevenzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.