Recidiva: la Cassazione stabilisce i limiti del ricorso
L’analisi della recidiva è un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti su come viene valutata la pericolosità sociale dell’imputato e perché un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già trattati è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dalla legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale, motivando la sua decisione anche sulla base dei precedenti penali dell’imputato. Contro questa sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la valutazione fatta dai giudici di merito.
Il ricorrente lamentava, in sostanza, che la sua storia criminale fosse stata utilizzata in modo errato per giustificare la sussistenza della recidiva e per negargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Valutazione della Recidiva secondo la Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il punto centrale della decisione è che i motivi presentati non erano nuovi, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo tipo di ricorso non è consentito in sede di legittimità, dove il compito della Corte non è riesaminare i fatti, ma verificare la corretta applicazione della legge.
L’analisi sulla pericolosità sociale
I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente motivato la sussistenza della recidiva. La decisione non era superficiale, ma basata su una valutazione approfondita della capacità a delinquere dell’imputato, come previsto dall’art. 133 del codice penale.
La Corte ha considerato:
* La reiterazione di condotte illecite: La commissione di un nuovo reato non era un episodio isolato, ma si inseriva in un percorso criminale già avviato.
* La natura del reato: La tipologia di reato commesso è stata messa in relazione con i precedenti.
* La persistente pericolosità: L’insieme delle condotte è stato interpretato come un sintomo di una persistente pericolosità sociale e di un’inclinazione al delitto, influenzata dalle precedenti condanne.
In altre parole, le condanne passate sono state viste come un “fattore criminogeno” che ha inciso sulla commissione del nuovo reato, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Di conseguenza, anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato. Se i precedenti penali indicano una perdurante inclinazione al crimine, è logico che il giudice non riconosca elementi a favore dell’imputato che potrebbero portare a una riduzione della pena. La valutazione negativa della personalità dell’imputato, basata sui suoi precedenti, ha precluso l’accesso a questo beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il ricorso era inammissibile perché riproduceva censure già adeguatamente vagliate e disattese nel giudizio di merito. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sia sulla sussistenza della recidiva sia sul diniego delle attenuanti generiche. Il giudice di merito aveva sviluppato una valutazione pregnante e non superficiale, incentrata sulla capacità a delinquere dell’imputato (art. 133 c.p.), calibrando il potere punitivo sul grado di colpevolezza. L’onere di motivazione riguardo all’influenza delle pregresse condanne, quale fattore criminogeno, era stato adeguatamente soddisfatto. Pertanto, il ricorso non presentava vizi di legittimità rilevabili in quella sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È necessario evidenziare specifici errori di diritto commessi dai giudici precedenti. La valutazione della recidiva e della personalità dell’imputato rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Se tale valutazione è supportata da una motivazione logica, completa e priva di vizi giuridici, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un’impugnazione deve concentrarsi su precise violazioni di legge e non sulla speranza di ottenere una nuova e più favorevole valutazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera riproduzione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare nuove questioni di legittimità.
Come ha giustificato la corte la valutazione della recidiva?
La corte ha giustificato la recidiva sulla base della reiterazione di condotte illecite, della natura del reato e dei precedenti specifici, elementi considerati sintomatici di una persistente pericolosità e di un’inclinazione al delitto dell’imputato.
Per quale motivo sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate per le stesse ragioni che hanno fondato il giudizio sulla recidiva, ovvero i precedenti penali dell’imputato, che hanno delineato un quadro di personalità incompatibile con la concessione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44450 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44450 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 11/03/1996
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di ACOGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La sentenza impugnata ha motivato la ritenuta sussistenza della recidiva evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli e la qualità delle condotte ascrittegli rispetto a quelle pregresse, quale sintomatica di persistente pericolosità e, quindi, influenzata dalle pregresse condanne.
Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri d cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Anche il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, motivato dai precedenti, non si espone a censure rilevabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024