Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43316 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della Corte d’appello di Venezia
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’avere la Corte territoriale erroneamente applicato la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale), risulta privo dei necessari requisiti di concreta specificità e pertinenza censoria, giacché non è connotato dalla puntuale analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata;
che il medesimo motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, essendosi il giudice di merito correttamente conformato ai principi, consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice in merito alla circostanza aggravante della recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno
per la commissione del reato sub iudice, come ha appunto fatto la Corte d’appello di Venezia (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata);
che la questione della tipologia della recidiva e, in particolare, della reiterazione o no di essa, non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena d’inammissibilità della censura, dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’esposizione dei motivi di gravame (in particolare, del primo) che figura nella sentenza impugnata (in particolare, nel primo paragrafo della pag. 2) e che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleta o comunque non corretta;
che l’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale esclude che siano maturati i termini di prescrizione degli attribuiti reati d danneggiamento e di oltraggio a un pubblico ufficiale, atteso che essi furono commessi il 07/03/2015 e il 12/03/2015;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024.