Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16852 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16852 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOVARA il 17/03/1957
avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Novara in data 7 giugno 2024, ne confronti di NOME COGNOME alla pena di anni uno di reclusione, concesse circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti alla recidiva, in relazi reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale obbligo di soggiorno nel Comune di residenza di Trecate.
Considerato che i motivi proposti dalla difesa, avv. NOME COGNOMEinosservanza ed erronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., con vizio di motivazione sul punto – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto e sull’entità della pena – secondo motivo) sono inammissibili.
Rilevato, infatti, che si tratta di motivi non consentiti in questa sede in qu costituiti da censure in fatto, riproduttive di profili di censura già vagliati e con ragionamento ineccepibile e immune da illogicità manifesta dal provvedimento impugnato, inerenti al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da suffìcien non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché manifestamente infondati perché inerenti ad asserito difetto di motivazione c non si rinviene in base alla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3 e
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato, sia pu succintamente, in ordine alle ragioni della ritenuta assenza dei presupposti l’applicabilità della causa dì non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, reputate ragionamento immune da illogicità manifesta, dunque non censurabile nella presente sede – tali da generare un pericolo significativo in termini di non es dell’offesa.
Rilevato, in relazione alla contestata recidiva, che i giudici di secondo gra fanno riferimento, con ragionamento ineccepibile, ai precedenti pena dell’imputato e, soprattutto, alla circostanza che la progressione criminosa mai stata interrotta e che, anzi, denota, l’assoluta insofferenza di Pompa regole, in continuità ideale e dimostrativa di una maggiore intensità del dolo una accresciuta pericolosità sociale.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con l condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente