Recidiva e inammissibilità del ricorso in Cassazione
La corretta applicazione della recidiva rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sulla valutazione della pericolosità sociale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare tale istituto in sede di legittimità, sottolineando l’importanza della precisione tecnica dei motivi di ricorso.
Nel caso analizzato, un imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello contestando la valutazione dei propri precedenti penali. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che le doglianze erano prive della necessaria specificità, configurando una genericità assoluta che preclude l’esame nel merito.
La genericità dei motivi di ricorso
Il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una critica generica della decisione impugnata. Per essere ammissibile, deve indicare con precisione i punti della motivazione ritenuti errati e le norme di legge che si assumono violate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione congrua e adeguata sulla pericolosità dell’imputato, basandosi sui suoi precedenti penali.
Il ricorrente, invece di smontare puntualmente tale ragionamento, ha introdotto rilievi imprecisati. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la mancanza di correlazione tra le motivazioni della sentenza e le censure del ricorso determini l’inammissibilità dello stesso.
Il divieto di introdurre questioni nuove
Un altro aspetto fondamentale emerso riguarda il perimetro del giudizio di legittimità. Il ricorrente ha cercato di sollevare punti della decisione che non erano stati dedotti nei motivi di appello. Questo errore procedurale è fatale: la Cassazione non può occuparsi di questioni che non sono state preventivamente sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado.
Il principio del devoluto limita infatti l’oggetto del ricorso a quanto già discusso nelle fasi precedenti, impedendo che il terzo grado di giudizio diventi un’occasione per sanare omissioni difensive pregresse.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione evidenziando come la Corte d’Appello avesse operato correttamente nel valutare la recidiva. I giudici di merito hanno fornito un’adeguata giustificazione sulle ragioni della rilevanza dei precedenti penali ai fini del giudizio di pericolosità. Al contrario, il ricorso si è limitato a riproporre argomenti vaghi o del tutto nuovi, violando le regole procedurali che impongono la specificità dei motivi di impugnazione.
L’inammissibilità del ricorso comporta automaticamente l’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce che il ricorso in Cassazione richiede un elevato grado di tecnicismo. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza di appello, specialmente in temi delicati come la recidiva. È necessario che ogni censura sia strettamente ancorata alle motivazioni del provvedimento impugnato e che non vengano introdotte novità processuali non consentite. La sanzione pecuniaria inflitta sottolinea la volontà del legislatore di scoraggiare ricorsi manifestamente infondati o formulati in modo approssimativo.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Si possono presentare nuove prove o motivi in Cassazione?
No, non è possibile introdurre questioni o rilievi che non siano stati già dedotti nei motivi di appello, poiché il giudizio di legittimità è limitato a quanto già discusso.
Come deve essere motivata la recidiva nella sentenza?
Il giudice deve fornire una giustificazione adeguata sulla pericolosità sociale dell’imputato, analizzando la rilevanza dei suoi precedenti penali rispetto al nuovo reato commesso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1700 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1700 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DOGLIANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assolu rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto (recidiva), fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni del rilevanza dei precedenti penali ai fini del giudizio della pericolosità dell’impu mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti de decisione che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2022