Recidiva: quando un ricorso generico è destinato all’inammissibilità
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale, potendo incidere significativamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 41943/2024) offre un’importante lezione sulla necessità di formulare ricorsi specifici e non generici, pena l’inammissibilità. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso in cui l’imputato lamentava un’applicazione automatica dell’aggravante, senza però confrontarsi con le motivazioni del giudice.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Lecce. I giudici di secondo grado, intervenendo su una precedente decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato con rinvio limitatamente all’aumento di pena per la recidiva, avevano riformato la pena inflitta a un imputato. Pur riducendo la sanzione, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale per un reato previsto dalla L. 497/74 e, soprattutto, aveva riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante della recidiva ad effetto speciale.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basandolo su un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al riconoscimento della recidiva. Secondo la difesa, la Corte di merito sarebbe incorsa in un mero automatismo, applicando l’aumento di pena senza una reale e concreta valutazione degli elementi a fondamento dell’aggravante.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: un ricorso non può limitarsi a critiche astratte o generiche, ma deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento che intende impugnare.
I giudici di legittimità hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato, poiché sorretto da doglianze del tutto generiche. In sostanza, l’imputato si è limitato a denunciare un presunto automatismo, senza però analizzare e contestare gli specifici argomenti che la Corte d’Appello aveva esposto per giustificare l’applicazione della recidiva.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è chiara e diretta. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice di merito non aveva agito in modo automatico. Al contrario, la sentenza della Corte d’Appello indicava in modo “esaustivo e chiaro” gli elementi posti a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante. Il ricorrente, nel suo atto, ha completamente ignorato questa parte della motivazione, evitando di confrontarsi con essa.
Questa omissione è stata fatale. La Corte di Cassazione ha ribadito che non è sufficiente lamentare un vizio in astratto; è necessario dimostrare che quel vizio esiste nel concreto della decisione impugnata, smontando pezzo per pezzo il ragionamento del giudice. Poiché il ricorso non ha fatto questo, è stato considerato privo della specificità richiesta dalla legge e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un monito fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La specificità dei motivi non è un mero requisito formale, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità. Quando si contesta l’applicazione di un’aggravante come la recidiva, non basta evocare il principio che ne vieta l’applicazione automatica. È indispensabile entrare nel merito della motivazione del giudice e dimostrare, punto per punto, perché quel ragionamento sarebbe errato o carente. In assenza di un confronto diretto e puntuale, il ricorso si riduce a una critica generica, destinata a essere dichiarata inammissibile.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è basato su doglianze generiche e non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando manifestamente infondato.
È sufficiente lamentare l’automatismo nell’applicazione della recidiva per ottenere l’annullamento della sentenza?
No, non è sufficiente. Se il giudice di merito ha fornito una motivazione chiara ed esaustiva per il riconoscimento della recidiva, il ricorrente ha l’onere di contestare specificamente quegli elementi, altrimenti il ricorso sarà considerato generico.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41943 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41943 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, decidendo in sede di annullamento della Corte di cassazione limitatamente all’aumento di pena per la recidiva e in riforma della sentenza del giudice di prime cure – ha ridotto la pena, confermando la responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui agli artt. 10 e 12 L. 497/74;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia violazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante ad effetto speciale della recidiva, lamentando l’automatismo in cui sarebbe incorsa la Corte di merito, oltre ad essere sorretto da doglianze del tutto generiche, è manifestamente infondato, atteso che – diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il quale non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato – il giudice di merito, in modo esaustivo e chiaro, indicava gli elementi posti a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante di cui si discute;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere esten ore
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Il Presidente