Recidiva: Inammissibile il Ricorso Generico che non Contesta i Precedenti
L’applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, in quanto incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di ammissibilità del ricorso contro la sua applicazione, sottolineando la necessità di una contestazione specifica e non meramente teorica. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dalla Corte d’Appello.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato per il reato di evasione proponeva ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. La sua doglianza principale verteva sulla contestazione della ritenuta recidiva, un’aggravante applicata dai giudici di merito. Il ricorrente, tuttavia, si limitava a rievocare i principi di diritto generali sull’applicazione della recidiva, senza entrare nel merito delle specifiche argomentazioni che avevano portato la Corte d’Appello a confermarla.
La Corte territoriale, infatti, aveva fondato la sua decisione su elementi concreti, valorizzando i numerosi precedenti penali dell’imputato. In particolare, erano state evidenziate ben sei precedenti condanne per il medesimo reato di evasione, elementi che, secondo i giudici, dimostravano una maggiore e persistente pericolosità sociale del soggetto.
La Valutazione della Corte sulla recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: un motivo di ricorso non può essere generico. Non è sufficiente, per l’appellante, limitarsi a enunciare principi giuridici astratti o a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente. È necessario, invece, un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo contestato gli specifici elementi valorizzati dalla Corte d’Appello, ovvero i suoi trascorsi giudiziari e la pluralità di reati della stessa indole. Il ricorso, mancando di questo confronto diretto con le motivazioni della sentenza, è stato considerato incapace di scalfire la logicità e la correttezza del ragionamento dei giudici di merito.
le motivazioni
La Corte di Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva correttamente giustificato l’applicazione della recidiva basandosi sulla ‘maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente’. Questa pericolosità era stata desunta non in astratto, ma dai ‘plurimi precedenti, molti dei quali anche specifici (ben sei evasioni), che avevano caratterizzato i trascorsi’ dell’imputato. Il ricorso, al contrario, ignorava completamente questi aspetti fattuali, limitandosi a una disquisizione teorica sulla recidiva, risultando così privo di specificità. La Cassazione ha quindi ribadito che, per essere ammissibile, l’impugnazione deve contenere una critica argomentata della decisione, non una mera riproposizione di doglianze generali.
le conclusioni
La conseguenza di tale inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la condanna del ricorrente è divenuta definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio fondamentale: il processo di impugnazione non è una sede per dibattiti accademici, ma richiede una contestazione mirata e pertinente alle ragioni specifiche della decisione che si intende criticare. Chi intende contestare l’applicazione della recidiva deve farlo argomentando nel dettaglio perché, nel suo caso specifico, i precedenti penali non dovrebbero essere considerati indice di una maggiore pericolosità sociale.
Perché il ricorso contro l’applicazione della recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e riproduttivo di censure già respinte. Non conteneva una critica specifica alle motivazioni della sentenza d’appello, ma si limitava a rievocare principi di diritto generali senza confrontarsi con la decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la recidiva?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sui numerosi precedenti penali del ricorrente, in particolare sei condanne specifiche per il reato di evasione, ritenendoli prova di una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33075 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33075 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAGLIARI il 22/04/1977
avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura la ritenuta recidiva è generico e riproduttivo censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, onde fondare la maggiore pericolosità dimostrata dal ricorrente resosi responsabile .del delitto di evasione, plurimi precedenti, molti dei quali anche specifici (ben sei evasioni), che avevano caratterizza i trascorsi del Rota, aspetti della motivazione – che danno conto delle ragioni del rigetto motivo di gravame – non confutati né presi in esame dal ricorso che si limita ad rievocare principi di diritto in ordine all’applicazione della recidiva, senza alcun confronto con la deci impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025.