Recidiva e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta uno degli elementi più discussi nel diritto penale, incidendo direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti cruciali su quando un ricorso volto a contestare l’applicazione di tale aggravante viene considerato inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere i criteri adottati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il motivo centrale del ricorso era la contestazione della mancata esclusione della recidiva, un’aggravante che aveva comportato un inasprimento della sanzione a suo carico. L’imputato sosteneva che l’aggravante non dovesse essere applicata nel suo caso specifico, chiedendone di fatto la disapplicazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta, ma si è fermata a una valutazione preliminare, ritenendo che il ricorso non superasse la soglia minima per essere esaminato. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Genericità e Manifesta Infondatezza
Il primo motivo alla base della decisione risiede nella valutazione del ricorso come affetto da “assoluta genericità e manifesta infondatezza”. In altre parole, le argomentazioni presentate dal ricorrente erano troppo vaghe e prive di un solido fondamento giuridico per poter essere prese in seria considerazione. Non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione di un istituto, ma è necessario fornire elementi specifici e pertinenti che ne dimostrino l’illegittimità.
Il Peso dei Precedenti Penali e della Pericolosità Sociale
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda la valorizzazione, da parte della Corte, della motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano ampiamente giustificato l’applicazione della recidiva basandosi sui “numerosi precedenti penali, specifici e reiterati” del ricorrente. Questi elementi, uniti alla gravità del fatto, sono stati considerati dimostrativi di una “perdurante pericolosità” dell’imputato, giustificando pienamente l’aggravio sanzionatorio.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte Suprema si concentrano sulla coerenza della decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito un’ampia e dettagliata motivazione, sottolineando come la storia criminale dell’imputato non fosse un mero dato statistico, ma un indicatore concreto della sua inclinazione a delinquere e della sua pericolosità sociale. La Corte ha inoltre evidenziato come fosse stato riposto un “inutile affidamento” nella capacità dell’imputato di astenersi dal commettere ulteriori reati, un affidamento evidentemente tradito. Pertanto, di fronte a una motivazione così solida e a un ricorso così generico, la Cassazione non ha potuto fare altro che confermare, tramite una declaratoria di inammissibilità, la correttezza della valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, non basta una semplice lamentela. È necessario presentare un ricorso specifico, dettagliato e fondato su argomentazioni giuridiche solide, in grado di smontare punto per punto la motivazione del giudice di merito. In presenza di una comprovata storia criminale, caratterizzata da reati specifici e ripetuti nel tempo, l’onere della prova per l’imputato diventa ancora più gravoso. La decisione serve da monito: i ricorsi palesemente infondati o generici non solo non ottengono il risultato sperato, ma comportano anche la condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, poiché non presentava argomentazioni valide e specifiche per contestare la decisione impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la recidiva?
La Corte ha valorizzato l’ampia motivazione della sentenza precedente, che si basava sui numerosi precedenti penali, specifici e reiterati del ricorrente, dimostrativi della sua perdurante pericolosità e della gravità del fatto.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44425 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44425 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MOLFETTA il 05/07/1990
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, relati alla mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per assoluta genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla ampia motivazione resa, che valorizza i numerosi precedenti penali, specifici e reiterati del ricorrente, dimostrativi in uno alla gravità del fa perdurante pericolosità dello stesso, giustificativa di aggravio sanzionatorio, tenuto anc conto dell’inutile affidamento riposto nella capacità di astensione dell’imputato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consiglier estensore
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