Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8644 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 04/03/1979
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Cremona del 13 settembre 2023, ha ridotto la pena inflitta a NOME nella misura di anni due di reclusione ed euro 930,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge con riferimento alla mancata esclusione della recidiva, di cui non ricorrerebbero i presupposti applicativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo esso privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. pp. 3 e s.).
Quest’ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.
Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell’esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fat cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente