Recidiva e Furto in Abitazione: Quando il Ricorso in Cassazione è Destinato al Fallimento
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un chiaro esempio di come viene affrontata la questione della recidiva nel contesto di un ricorso palesemente infondato. Il caso riguarda un individuo condannato per furto in abitazione, la cui richiesta di escludere l’aggravante della recidiva è stata respinta in ogni grado di giudizio, culminando in una dichiarazione di inammissibilità da parte della Suprema Corte. Analizziamo i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Caso: Dal Tribunale alla Cassazione
Il percorso giudiziario inizia con una sentenza di condanna per furto in abitazione emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso. La condanna teneva conto delle attenuanti generiche, ma le considerava equivalenti alla contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In altre parole, l’imputato era un soggetto che aveva già commesso reati simili in passato.
L’imputato ha presentato appello, ma la Corte d’Appello di Venezia ha confermato integralmente la decisione di primo grado. Non arrendendosi, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: la presunta erronea applicazione della legge penale per la mancata esclusione della recidiva.
L’Unico Motivo di Ricorso: La Contestazione sulla Recidiva
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa in Cassazione esclusivamente sulla richiesta di escludere l’aggravante della recidiva prevista dall’art. 99, quarto comma, del codice penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente smontato tale argomentazione, etichettandola sotto un duplice profilo di criticità: inammissibilità e manifesta infondatezza.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le doglianze erano generiche e riproducevano questioni di fatto già ampiamente esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito. In sostanza, il ricorrente non ha presentato nuovi e validi argomenti giuridici, ma ha tentato di ottenere una terza valutazione sul merito della vicenda, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte e la valutazione della recidiva
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella manifesta infondatezza della richiesta di escludere la recidiva. I giudici hanno sottolineato come la tesi del ricorrente si ponesse in palese contrasto non solo con la normativa vigente, ma anche con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che i plurimi precedenti penali dell’imputato, molti dei quali inerenti a reati contro il patrimonio commessi all’interno di abitazioni private, non potevano essere ignorati. Questi precedenti, secondo una massima consolidata nell’esperienza giudiziaria, costituiscono un indice inequivocabile di “spiccata pericolosità” sociale. Di fronte a un profilo criminale così definito, la decisione dei giudici di merito di non escludere la recidiva e di bilanciare le attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante è stata ritenuta logica e giuridicamente corretta. Tentare di contestare tale valutazione senza addurre vizi logici o giuridici specifici nel ragionamento della Corte d’Appello si è rivelata una strategia processuale perdente.
Le Conclusioni
La decisione della Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per legittimità non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per ridiscutere la valutazione dei fatti. In tema di recidiva, la valutazione della pericolosità sociale dell’imputato, basata su elementi concreti come la natura e la reiterazione dei precedenti penali, è un apprezzamento di merito che, se logicamente motivato, è insindacabile in sede di Cassazione. Per il ricorrente, l’esito non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di un’ulteriore sanzione economica: il pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, a testimonianza della totale infondatezza del suo tentativo di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché caratterizzato da doglianze generiche, riproduttive di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, e manifestamente infondato.
Qual è il ruolo dei precedenti penali nella valutazione della recidiva in questo caso?
I plurimi precedenti penali, in particolare quelli relativi a reati contro il patrimonio commessi in luoghi di privata dimora, sono stati considerati dalla Corte come indici di una spiccata pericolosità sociale del ricorrente, giustificando così la decisione di non escludere la recidiva contestata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2962 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE nato a ASOLO il 07/10/1982
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 12 febbraio 2024, che ha confermato la sentenza del 10 marzo 2023 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Treviso che ne aveva affermato la responsabilità per furto in abitazione e, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole della mancata esclusione della recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen. – oltre ad essere inammissibile in quanto caratterizzato da doglianze generiche e in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (si vedano, in particolare, pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato), sia manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e la costante giurisprudenza di legittimità, atteso che i plurimi precedenti penali, molti inerenti condotte criminose perpetrate all’interno di luoghi deputati alla privata dimora, costituiscono, secondo una massima tratta dall’esperienza giudiziaria, indici di spiccata pericolosità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente