Recidiva e Limiti del Ricorso in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. L’analisi del provvedimento offre spunti cruciali sulla valutazione della recidiva e sui confini entro i quali la difesa può contestare le decisioni dei giudici dei gradi precedenti. Esaminiamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio, auspicando in particolare l’esclusione della recidiva, un’aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo una condanna precedente. La difesa sosteneva che la valutazione della Corte territoriale fosse stata arbitraria e basata su deduzioni non consentite.
La richiesta, in sostanza, era quella di ottenere un giudizio diverso e più favorevole, contestando il modo in cui i giudici d’appello avevano interpretato i suoi precedenti penali e la sua pericolosità sociale.
La Decisione della Corte di Cassazione: la questione della recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un pilastro del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non serve a riesaminare i fatti e le prove, ma a controllare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici precedenti.
La Valutazione del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla sussistenza e applicazione della recidiva è un tipico giudizio di merito. La Corte d’Appello, nel caso di specie, aveva compiuto una valutazione non arbitraria. Aveva infatti evidenziato come i numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato dimostrassero non un’occasionalità della condotta, ma una spiccata pericolosità sociale. Questa analisi, secondo la Cassazione, era sufficiente a giustificare non solo l’applicazione della recidiva, ma anche il suo bilanciamento in termini di equivalenza con le attenuanti generiche concesse.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulla recidiva è stato respinto?
Le motivazioni della Corte sono chiare e lineari. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sollecitare un “diverso giudizio di merito”, cosa preclusa in sede di legittimità. L’imputato non ha contestato una violazione di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza d’appello, ma ha semplicemente proposto una lettura alternativa dei fatti e dei suoi precedenti. La Corte di Cassazione ha ribadito che non può sostituire la propria valutazione a quella, immune da vizi, del giudice di merito. La non arbitrarietà della decisione della Corte d’Appello ha reso il ricorso privo di fondamento legale. Di conseguenza, l’inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a causa dei profili di colpa nell’aver proposto un ricorso senza speranza di accoglimento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva in Cassazione deve concentrarsi sui vizi di legittimità della sentenza impugnata (violazione di legge o vizi di motivazione palesi) e non sulla speranza di ottenere una nuova valutazione dei fatti. La discrezionalità del giudice di merito nel valutare elementi come la recidiva e la pericolosità sociale è ampia e può essere censurata solo se la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi rigorosa dei possibili errori di diritto commessi nei gradi precedenti, evitando di riproporre argomentazioni puramente fattuali già esaminate e respinte.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era volto a sollecitare un diverso giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio e sull’applicazione della recidiva, presentando deduzioni non consentite in sede di legittimità.
Come ha giustificato la Corte d’Appello l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha giustificato l’applicazione della recidiva sulla base dei numerosi precedenti, anche specifici, del ricorrente, che escludevano l’occasionalità della condotta e ne dimostravano, al contrario, una maggiore pericolosità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3583 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3583 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MILANO il 17/06/1974
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine al trattamento sanzionatorio, previa esclusione della recidiva, sulla base di deduzioni non consentite in questa sede, a fronte della non arbitraria valutazione della Corte, che ha segnalato come i numerosi precedenti, anche specifici, del ricorrente valessero ad escludere l’occasionalità della condotta, che risultava invece espressiva di maggior pericolosità e tale da giustificare la concreta applicazione della recidiva, sia pur bilanciata in termini di equivalenza dalle attenuanti generiche;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
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