Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
La valutazione della recidiva non è un mero calcolo matematico dei precedenti penali, ma un’analisi qualitativa della storia criminale di un individuo. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando come una corretta valutazione della sua pericolosità sociale possa precludere non solo l’accoglimento del ricorso, ma anche l’accesso a pene sostitutive.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’appellante contestava, tra le altre cose, l’applicazione della recidiva e il diniego della sostituzione della pena. La sua storia criminale era caratterizzata da numerosi e diversificati precedenti, tra cui violazioni della legge sugli stupefacenti, atti persecutori e risse, tutti commessi in un arco temporale ravvicinato rispetto al reato di evasione per cui si procedeva.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’, sposando in pieno la linea argomentativa della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che l’analisi della recidiva è stata condotta in modo impeccabile. Non ci si è limitati a prendere atto dell’esistenza di precedenti, ma se ne è analizzata la sostanza per trarre conclusioni sulla personalità dell’imputato.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione che sottolinea la severità del sistema giudiziario verso chi dimostra una persistente inclinazione a delinquere.
Le Motivazioni: Oltre il Semplice Elenco dei Precedenti
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno giustificato la loro scelta. La Corte ha evidenziato che l’eterogeneità dei reati commessi (da stupefacenti a reati contro la persona) e la loro vicinanza temporale al nuovo delitto di evasione disegnavano un ‘percorso criminale di ingravescente pericolosità’.
Questa valutazione ha dimostrato una ‘manifestata insensibilità a ogni forma di controllo’ da parte dell’imputato. Di conseguenza, il rigetto della richiesta di sostituzione della pena non è stato considerato irragionevole. Sulla base di questi elementi, la Corte ha ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva, ovvero prevedere che l’imputato si sarebbe attenuto alle prescrizioni di una misura alternativa alla detenzione. La mancanza di argomentazioni contrarie da parte della difesa ha ulteriormente consolidato la decisione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la valutazione della recidiva è un giudizio complesso che va oltre la semplice constatazione di condanne passate. Per i giudici, è necessario un esame approfondito della carriera criminale dell’imputato per formulare un giudizio sulla sua attuale pericolosità sociale e sull’affidabilità rispetto a misure alternative. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione della recidiva, ma è necessario fornire argomentazioni specifiche e concrete capaci di confutare la prognosi negativa del giudice e dimostrare un’effettiva volontà di reinserimento sociale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto manifestamente infondato perché la Corte d’Appello aveva motivato in modo corretto e approfondito la sua decisione sulla recidiva e sulla pericolosità sociale dell’imputato, senza che il ricorrente fornisse argomentazioni valide per contrastarla.
Avere precedenti penali comporta automaticamente l’applicazione della recidiva aggravata?
No. Secondo questa ordinanza, il giudice non deve limitarsi a elencare i precedenti, ma deve analizzarne la natura eterogenea, la gravità e la prossimità temporale per desumere un percorso criminale che indichi una concreta e crescente pericolosità.
Su quale base è stata negata la sostituzione della pena?
La richiesta di sostituzione della pena è stata respinta sulla base della stessa valutazione utilizzata per la recidiva. La storia criminale dell’imputato, caratterizzata da reati diversi e da una ‘insensibilità a ogni forma di controllo’, ha portato la Corte a concludere che non vi fosse alcuna ragionevole previsione di adempimento delle prescrizioni legate a una pena alternativa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 09/08/1974
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché nell’applicare la recidiva – la Corte di appello non si è limitata a registrare la esistenza d numerosi precedenti penali, ma ha rimarcato che dalla loro eterogeneità (violazione della legge sugli stupefacenti, atti persecutori, due risse) e dalla loro prossimità al reato di evasion per il quale si procede, si desume un percorso criminale di ingravescente pericolosità per la manifestata insensibilità a ogni forma di controllo, e – nel rigettare, sulla base degli stessi eventi di valutazione prima richiamati la richiesta di sostituzione della pena – non irragionevolmente ha escluso, in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario, che possa pronosticarsi che l’imputato si atterrebbe alle prescrizioni relative;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il Consiglier fstensore
Il Pr idente