Recidiva: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso con motivazione congrua
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della recidiva, chiarendo i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice di merito. La decisione sottolinea come la ripetizione di un reato, a dispetto di una precedente condanna, possa essere considerata un valido indicatore di accresciuta pericolosità sociale, giustificando così il rigetto del ricorso presentato dall’imputato.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte di Appello di Genova per il delitto previsto dall’art. 497-bis del codice penale. La Corte territoriale aveva confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo la sussistenza dell’aggravante della recidiva. L’imputato decideva quindi di impugnare la decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione proprio in relazione all’applicazione di tale aggravante.
Il Motivo del Ricorso e la questione della recidiva
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la presunta insufficienza della motivazione addotta dalla Corte di Appello per giustificare la sussistenza della recidiva. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente spiegato le ragioni per cui la nuova condotta criminale fosse sintomatica di una maggiore pericolosità del soggetto, un presupposto fondamentale per l’applicazione dell’aggravante.
La Valutazione del Giudice di Merito
La Corte di Appello aveva basato la propria valutazione su un’argomentazione logica e lineare: la commissione di un nuovo reato, identico a quello per cui l’imputato era già stato condannato in passato, dimostrava una particolare inclinazione a delinquere. Questa perseveranza nell’illecito, nonostante il precedente monito della giustizia, era stata interpretata come prova di un’accresciuta pericolosità e di una forte determinazione a violare la legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo il motivo di impugnazione “manifestamente infondato”. Gli Ermellini hanno stabilito che la valutazione della Corte di Appello era stata condotta secondo criteri di congruità e logicità, che non possono essere messi in discussione in sede di legittimità.
La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla sussistenza della recidiva e sulla maggiore pericolosità del reo costituisce un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito. Tale giudizio può essere censurato solo se basato su una motivazione palesemente illogica o contraddittoria, vizio che non è stato riscontrato nel caso di specie. La Corte ha infatti evidenziato come la valorizzazione della commissione di un fatto identico, a dispetto di una condanna precedente non remota, costituisca un’argomentazione solida per affermare la “forte determinazione a delinquere” dell’imputato.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conseguenza della dichiarata inammissibilità del ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è stata giustificata ravvisando profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione proposta. La decisione riafferma l’importanza di una motivazione ben argomentata da parte dei giudici di merito e pone un freno ai ricorsi pretestuosi, destinati a un inevitabile rigetto.
Perché il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello logica e congrua. Di conseguenza, il motivo del ricorso è stato giudicato manifestamente infondato.
Quali elementi ha considerato il giudice per affermare l’aumentata pericolosità dell’imputato?
Il giudice ha considerato la perpetrazione di un reato della stessa natura di quello per cui l’imputato aveva già subito una condanna non risalente. Questo fatto è stato interpretato come un chiaro segnale di una maggiore pericolosità sociale e di una forte determinazione a delinquere.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2197 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2197 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECODICE_FISCALE) nato a RIVOLI il 25/11/1997
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all’art. 497 -bis cod. pen.;
considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta il vizio di motivazione ordine alla sussistenza della contestata recidiva, è manifestamente infondato, in quanto la Corte d merito ne ha affermato la sussistenza ritenendo la perpetrazione del reato dimostrativa dell’accresciuta pericolosità dell’imputato sulla scorta di un’argomentazione congrua e logica (che ha valorizzato la commissione del fatto a dispetto della precedente condanna, non risalente, per altro fatto sussunto nella medesima norma incriminatrice, traendone la forte determinazione a delinquere), così rendendo un’argomentazione congrua e logica (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, COGNOME, Rv. 281935 – 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260841 01), che non può essere in questa sede utilmente sindacata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – a versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.