Recidiva e ricorso in Cassazione: i rischi della genericità
La corretta contestazione della recidiva rappresenta un passaggio cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sull’accesso a determinati benefici di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e puntuali, pena l’inammissibilità del gravame.
Nel caso in esame, un imputato aveva impugnato la sentenza di secondo grado lamentando l’applicazione della recidiva e la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131 bis del Codice Penale.
Il vizio di genericità dei motivi
La Suprema Corte ha evidenziato come il ricorso fosse affetto da una genericità assoluta. Per essere ammesso al vaglio di legittimità, un ricorso non può limitarsi a una critica astratta, ma deve confrontarsi direttamente con le motivazioni espresse nella sentenza impugnata.
I giudici di merito avevano fornito una giustificazione adeguata sul perché la recidiva fosse stata riconosciuta e sul perché non fosse possibile applicare l’esimente della particolare tenuità. Il ricorrente, invece di smontare tali argomentazioni, si era limitato a riproporre rilievi imprecisati, alcuni dei quali mai sollevati in precedenza.
Recidiva e particolare tenuità del fatto
L’applicazione della recidiva non è un automatismo, ma richiede una valutazione sulla pericolosità sociale del soggetto. Allo stesso modo, l’esclusione della punibilità per fatti di lieve entità richiede un’analisi rigorosa della condotta. Se il giudice di merito motiva correttamente queste scelte, il sindacato della Cassazione è limitato alla verifica della logicità di tale percorso.
Le motivazioni
La Corte ha stabilito che la sentenza d’appello era congruamente motivata. I giudici territoriali avevano spiegato con chiarezza le ragioni del diniego dei benefici richiesti. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche perché introduceva questioni relative all’articolo 129 del Codice di Procedura Penale che non erano state oggetto dei motivi di appello, violando così il principio di devoluzione.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze onerose per il ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, l’ordinanza dispone il pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in 3.000 euro da versare alla Cassa delle Ammende. Questa decisione sottolinea come la difesa tecnica debba essere estremamente rigorosa nel redigere gli atti di impugnazione, evitando contestazioni vaghe che portano inevitabilmente al rigetto e a sanzioni pecuniarie accessorie.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Si può richiedere la particolare tenuità del fatto in presenza di recidiva?
Il giudice può escluderla se ritiene che la condotta non sia isolata o se la recidiva attesta una pericolosità che rende l’offesa non tenue, motivando adeguatamente la decisione.
È possibile presentare in Cassazione motivi non discussi in Appello?
No, l’introduzione di questioni nuove non dedotte nei motivi di appello rende tali rilievi inammissibili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1706 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1706 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Torino, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, fornendo adeguata giustificazione sulle ragioni per le quali è stata riconosciuta la contestata recidiva ed esclusa la causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p. mentre nel ricorso si introducono generici ed imprecisati rilievi su punti della decisione (art. 129 c.p.p.) che non sono stati neppure dedotti nei motivi di appello;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022