Recidiva e inammissibilità: i limiti del ricorso in Cassazione
La corretta applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena e sulla valutazione della pericolosità sociale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso quando si contesta questa aggravante.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla contestata recidiva. La difesa sosteneva che l’aggravante fosse stata applicata senza un’adeguata valutazione della reale pericolosità del soggetto.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella genericità delle doglianze espresse: il ricorrente non ha confutato in modo puntuale le argomentazioni della Corte d’Appello, limitandosi a una censura astratta che non teneva conto degli elementi concreti emersi durante il giudizio di merito.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che la decisione di secondo grado era solidamente motivata. I giudici d’appello avevano infatti apprezzato una maggiore pericolosità e capacità a delinquere del soggetto, desumendola dalla commissione di molteplici reati, tra cui diversi furti e un episodio di resistenza a pubblico ufficiale. Tali precedenti penali sono stati interpretati come prova di una marcata insensibilità ai precetti dell’ordinamento e di una chiara pervicacia nel delinquere. Quando il ricorso si limita a riproporre le stesse critiche già respinte in appello senza aggiungere nuovi elementi di diritto, esso deve essere considerato generico e, dunque, inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che, per contestare con successo la recidiva in sede di legittimità, è necessario dimostrare un errore logico o giuridico specifico nella valutazione della pericolosità sociale effettuata dai giudici di merito. La semplice reiterazione di reati, specialmente se della stessa indole, costituisce un parametro oggettivo difficilmente scardinabile se non con argomentazioni di pari spessore tecnico. L’inammissibilità del ricorso comporta, oltre alla conferma della pena, anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e non confutano specificamente le ragioni fornite dalla Corte d’Appello riguardo alla pericolosità sociale del reo.
Quali elementi giustificano l’applicazione della recidiva?
I giudici valutano la precedente commissione di reati, come furti o resistenza a pubblico ufficiale, per desumere l’insensibilità ai precetti penali e la capacità a delinquere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, solitamente verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49166 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49166 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine alla contestata e ritenuta recidiva è generico poiché non confuta la pre motivazione della Corte di appello che, in ordine ad identica censura ha potuto apprezzare l maggiore pericolosità e capacità a delinquere desumendola dalla precedente commissioni di più furti e da quello di resistenza a pubblico ufficiale, così dando conto della valutata insensib precetti penali e della pervicacia a delinquere;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/11/2023.