Recidiva: quando il ricorso è inammissibile
La recidiva è un elemento che incide pesantemente sul trattamento sanzionatorio nel diritto penale. Tuttavia, contestarne l’applicazione davanti alla Corte di Cassazione richiede una tecnica redazionale specifica e rigorosa. Non è sufficiente riproporre le medesime lamentele già esposte nei precedenti gradi di giudizio.
Il caso in esame
Un imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, lamentando un vizio di motivazione proprio in ordine alla contestazione della recidiva. Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente i presupposti per l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 99 del codice penale.
La posizione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha analizzato il ricorso, rilevando immediatamente un difetto strutturale insuperabile. I motivi di doglianza non erano rivolti a scardinare le ragioni della sentenza di secondo grado, ma si limitavano a ripetere pedissequamente quanto già dedotto in appello. Questa modalità di ricorso rende le censure non specifiche, ovvero meramente apparenti.
Implicazioni procedurali e sanzioni
Quando un ricorso omette di assolvere alla funzione di critica argomentata verso la sentenza impugnata, la conseguenza inevitabile è l’inammissibilità. Oltre al rigetto del ricorso, il sistema prevede una sanzione deterrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativa in favore della Cassa delle Ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha chiarito che l’unico motivo presentato era indeducibile poiché fondato su argomentazioni già puntualmente disattese dalla corte di merito. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente ha omesso di confrontarsi con i passaggi motivazionali della sentenza della Corte d’Appello, in particolare riguardo alla corretta contestazione della recidiva. La reiterazione acritica di motivi già esaminati e respinti non costituisce una valida censura di legittimità, privando il ricorso della sua funzione tipica.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove poter riesaminare i fatti, ma un controllo sulla correttezza giuridica e logica della decisione impugnata. Per evitare la dichiarazione di inammissibilità e le relative sanzioni pecuniarie, è indispensabile che il ricorso contenga una critica puntuale e specifica ai passaggi motivazionali della sentenza di appello. La corretta gestione della recidiva richiede dunque una difesa tecnica capace di individuare errori di diritto o vizi logici concreti, evitando la mera ripetizione di strategie difensive già superate.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripete i motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non offre una critica diretta alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Perché la specificità dei motivi è fondamentale nel ricorso?
Perché la Cassazione deve valutare la legittimità della decisione precedente e non può farlo se non vengono indicati errori precisi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48612 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48612 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’art. 99 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sulla corretta contestazione della recidiva);
preso atto dell’invio di conclusioni scritte per PEC dall’AVV_NOTAIO, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/09/2023 Il Co sigliere COGNOME NOME