Recidiva e Ricorso in Cassazione: Analisi di una Decisione di Inammissibilità
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento centrale nel diritto penale, influenzando la determinazione della pena per chi commette un nuovo reato dopo una condanna definitiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui criteri di valutazione di tale circostanza e sui limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte. La decisione sottolinea come un ricorso non possa limitarsi a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, specialmente quando la motivazione della corte inferiore risulta logica e completa.
Il Contesto del Ricorso: La Contestazione sulla Recidiva
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. L’appellante lamentava vizi di motivazione e violazione di legge riguardo al riconoscimento della recidiva a suo carico. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano interpretato la sua storia criminale per giustificare un aumento di pena.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: l’impossibilità di riesaminare il merito dei fatti se la sentenza impugnata è sorretta da una motivazione coerente e priva di vizi logici. In questo caso, i giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso manifestamente infondato e meramente riproduttivo di argomentazioni già adeguatamente confutate in appello.
Oltre il Semplice Elenco dei Precedenti
Un punto cruciale evidenziato dalla Corte è che la valutazione della recidiva non può essere un mero automatismo basato sul numero dei precedenti penali. La Corte d’Appello aveva correttamente operato, andando oltre la semplice constatazione delle passate condanne. Aveva infatti valorizzato la “specificità e datazione” dei reati precedenti. Questo approccio qualitativo, e non solo quantitativo, è fondamentale per comprendere se i nuovi reati siano espressione di una reale e persistente inclinazione a delinquere.
La Pericolosità Sociale come Criterio Guida
La motivazione della sentenza di secondo grado, condivisa dalla Cassazione, ha identificato nei precedenti una chiara dimostrazione della “maggiore pericolosità sociale dell’imputato”. Secondo i giudici, la storia criminale del soggetto rivelava una totale “insofferenza al rispetto delle regole”, tale da rendere inutile ogni precedente effetto deterrente delle condanne subite. Questa analisi concreta del percorso di vita dell’imputato ha giustificato pienamente l’applicazione della recidiva.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. La motivazione dei giudici di legittimità si concentra sulla correttezza del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo l’ordinanza, ha fornito una motivazione logica e completa per confermare la recidiva. Non si è limitata a prendere atto dei plurimi precedenti, ma ne ha analizzato la specificità e la collocazione temporale. Da questa analisi è emersa la prova di una maggiore pericolosità sociale dell’imputato, il quale ha dimostrato, attraverso la ripetizione dei reati, di essere insensibile all’effetto deterrente delle sanzioni e di non rispettare le regole della convivenza civile. Di conseguenza, riproporre le medesime doglianze in Cassazione, senza sollevare reali vizi di legittimità, rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Per contestare la valutazione della recidiva, non è sufficiente lamentare un presunto errore di giudizio, ma è necessario dimostrare un vizio logico palese o una violazione di legge nella motivazione del giudice di merito. La decisione conferma che la valutazione sulla pericolosità sociale, ai fini della recidiva, deve basarsi su un’analisi concreta e qualitativa dei precedenti penali, considerando la loro natura e il contesto temporale, e non su un mero calcolo aritmetico.
Quando un ricorso in Cassazione sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla recidiva viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione logica e completa.
Quali elementi deve considerare il giudice per valutare correttamente la recidiva?
Il giudice non deve solo elencare i precedenti penali, ma deve valutarne la specificità e la datazione per dimostrare la maggiore pericolosità sociale dell’imputato e la sua insofferenza al rispetto delle regole.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46318 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46318 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BAGNO A RIPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di leg in merito alla ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di analoga cens adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, con motivazione logica e completa, le ragioni che portavano a condividere il giudizio espresso su punto dal Tribunale, non solo valorizzando i plurimi precedenti, ma la loro specificità e datazi tanto da costituire, inutile ogni effetto deterrente, dimostrazione della maggiore pericol sociale dell’imputato, insofferente al rispetto delle regole;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02/11/2023