Recidiva: Quando i Precedenti Penali Rendono Inammissibile il Ricorso
Il concetto di recidiva è uno dei pilastri del diritto penale sostanziale e processuale, influenzando in modo significativo la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’opportunità di approfondire come la reiterazione di condotte illecite possa non solo aggravare la sanzione, ma anche precludere l’esame di un ricorso, se non adeguatamente motivato. Vediamo nel dettaglio il caso e la decisione dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’oggetto principale della contestazione era il riconoscimento dell’aggravante della recidiva. L’imputato, infatti, contestava la decisione dei giudici di merito di aver applicato un aumento di pena in virtù dei suoi numerosi precedenti penali. La difesa sosteneva che tale aggravante non fosse stata correttamente valutata.
Il caso assume una particolare rilevanza a causa del profilo del ricorrente: un soggetto con ben sessantaquattro precedenti penali, alcuni dei quali della stessa indole del reato per cui si procedeva. La Corte d’Appello aveva ritenuto che un tale curriculum criminale fosse un chiaro sintomo di un’accresciuta pericolosità sociale, tale da giustificare pienamente l’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione della recidiva
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un gradino prima, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
I giudici hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente stesso.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su un punto fondamentale: il ricorso presentato era una mera riproduzione della censura già sollevata e adeguatamente respinta dalla Corte di Appello. In altre parole, la difesa non ha introdotto nuovi e validi argomenti, ma si è limitata a ripetere le stesse obiezioni già confutate nel precedente grado di giudizio.
La Corte ha sottolineato come la Corte di Appello avesse motivato in modo logico e congruo la sua decisione di applicare l’aumento di pena per la recidiva. I giudici di secondo grado avevano messo in evidenza come i sessantaquattro precedenti penali, anche specifici, non fossero un mero dato statistico, ma un indicatore concreto di un’elevata e persistente pericolosità sociale. Questa condizione, secondo la Corte, giustificava pienamente l’aggravamento della pena. L’appello, essendo privo di argomentazioni idonee a scalfire la logicità di tale ragionamento, è stato quindi ritenuto inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre due importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che un ricorso in Cassazione deve contenere censure specifiche e argomentate, capaci di evidenziare vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata; la semplice riproposizione di doglianze già respinte non è sufficiente. In secondo luogo, conferma la centralità della valutazione della pericolosità sociale del reo nel giudizio sulla recidiva. Un numero così elevato di precedenti penali non può essere ignorato e costituisce un elemento preponderante che il giudice deve considerare per calibrare una pena adeguata e proporzionata, non solo alla gravità del fatto, ma anche alla personalità dell’autore del reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi o validi argomenti.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare l’aggravante della recidiva?
La Corte ha confermato la decisione basata sui sessantaquattro precedenti penali del ricorrente, anche della stessa indole, considerandoli sintomatici di un’accresciuta pericolosità sociale che giustificava l’aumento di pena.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25184 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA’ DI CASTELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si contesta la ritenuta recidiva è riproduttivo di ide censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello di che ha messo in evidenza come i fatti contestati fossero sintomatici, alla luce dei ben sessantaquattro precedenti penali anche de stessa indole, dell’accresciuta pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento di pena pr dalla citata aggravante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/06/2024