Recidiva: quando l’appello è un’arma spuntata
L’istituto della recidiva nel diritto penale rappresenta uno degli strumenti con cui l’ordinamento valuta la pericolosità sociale di un soggetto e la sua persistenza nel commettere reati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante lezione pratica su quando l’impugnazione contro il suo riconoscimento si rivela manifestamente infondata, con conseguenze sia processuali che economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, applicando l’aggravante della recidiva. L’imputato, attraverso il suo ricorso in Cassazione, contestava genericamente tale applicazione, deducendo una violazione di legge. Tuttavia, il suo passato parlava chiaro: numerosi precedenti penali, molti dei quali per reati contro il patrimonio, delineavano un profilo di persistenza nell’attività delittuosa.
La Decisione della Corte di Cassazione e la valutazione della recidiva
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva agito correttamente, fornendo una motivazione logica e giuridicamente ineccepibile per l’applicazione dell’aggravante. La decisione non era stata automatica, ma basata su un’attenta valutazione degli elementi concreti del caso.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda sulla correttezza dell’analisi svolta dal giudice di secondo grado. Quest’ultimo aveva evidenziato come il ricorrente fosse gravato da un curriculum criminale significativo. La commissione di un ulteriore delitto non era un episodio isolato, ma si inseriva in un percorso che dimostrava una “personalità spregiudicata” e una “accresciuta capacità criminale”.
La Corte ha sottolineato che non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione della recidiva. È necessario confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di merito. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato i precedenti penali non come un mero dato statistico, ma come un indice sintomatico di una maggiore pericolosità sociale e di una deliberata inclinazione a delinquere, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può essere un tentativo generico di rimettere in discussione una valutazione di merito ben motivata. Quando un giudice giustifica l’applicazione della recidiva con argomenti solidi, basati sulla storia criminale e sulla personalità dell’imputato, un’impugnazione priva di specifiche censure critiche è destinata all’inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, un costo aggiuntivo che dovrebbe scoraggiare ricorsi pretestuosi.
Quando un ricorso contro il riconoscimento della recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando la contestazione è generica e non affronta le specifiche e corrette argomentazioni logiche e giuridiche fornite dal giudice di merito per giustificare l’applicazione dell’aggravante.
Quali elementi considera il giudice per confermare l’aggravante della recidiva?
Il giudice valuta elementi concreti come i numerosi precedenti penali (in particolare se per reati della stessa indole) e la personalità del reo, che può manifestare una spregiudicatezza e un’accresciuta capacità criminale, indicando una maggiore pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 937 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOAVE il 19/05/1992
avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che è manifestamente infondato l’unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce la violazione di legge in relazione al riconoscimen della recidiva contestata, poiché la Corte territoriale ne ha confer l’applicazione, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. p. 5, o evidenziato come il ricorrente fosse gravato da numerosi precedenti penali, mol dei quali per reati contro il patrimonio, e come con la commissione del delitto cui si procede avesse manifestato una personalità spregiudicata e un’accresci capacità criminale);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consi stensore
Il Presidy e