Recidiva e Pericolosità Sociale: la Cassazione conferma la condanna
La recidiva è un istituto centrale nel diritto penale, che prevede un trattamento sanzionatorio più severo per chi, dopo una condanna, commette un nuovo reato. Ma cosa succede se si contesta la sua applicazione in un ricorso per Cassazione? Un’ordinanza recente della Suprema Corte fornisce chiarimenti essenziali, sottolineando l’importanza di una motivazione specifica e non generica.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in primo e secondo grado per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e altri reati. La Corte d’Appello, nel confermare la condanna, aveva ritenuto sussistente l’aggravante della recidiva.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non eliminare tale aggravante dalla pena finale.
La Decisione sulla Recidiva della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè se la recidiva fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. Il ricorso, secondo i giudici, era ‘generico e comunque manifestamente infondato’.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: la valutazione della pericolosità sociale
Il punto cruciale della decisione risiede nel perché il ricorso sia stato considerato inammissibile. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione ‘logica, coerente e puntuale’ per giustificare la mancata esclusione della recidiva.
Nello specifico, i giudici di secondo grado avevano evidenziato la ‘ingravescente pericolosità sociale del ricorrente’. Questo significa che la decisione di mantenere l’aggravante non era stata automatica, ma basata su una valutazione concreta del profilo dell’imputato e della sua propensione a commettere nuovi reati. Di fronte a una motivazione così solida e argomentata, il ricorso dell’imputato è apparso generico, in quanto non è riuscito a scalfire o a contestare efficacemente le ragioni esposte nella sentenza d’appello.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza offre un’importante lezione pratica: per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva in Cassazione, non è sufficiente lamentarne genericamente la presenza. È necessario formulare un motivo di ricorso specifico, che attacchi in modo puntuale e argomentato le ragioni fornite dal giudice di merito. Se la motivazione della sentenza impugnata è ben costruita, logica e basata su elementi concreti come la pericolosità sociale, un ricorso generico è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché generico e manifestamente infondato, dato che non contestava efficacemente la motivazione della Corte d’Appello, la quale era stata giudicata logica, coerente e puntuale.
Quale elemento ha usato la Corte d’Appello per giustificare l’applicazione della recidiva?
La Corte d’Appello ha giustificato la sua decisione evidenziando la ‘ingravescente pericolosità sociale’ del ricorrente, basando quindi la sua valutazione su un’analisi concreta del profilo dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40593 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40593 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 21065NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva, è generico e comunque manifestamente infondato, poichè la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale evidenziando la ingravescente pericolosità sociale del ricorrente (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2025