Recidiva: Inammissibile il Ricorso con Motivi Aspecifici
L’istituto della recidiva nel diritto penale rappresenta un tema delicato e di grande rilevanza pratica, influenzando direttamente la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso che contesta l’applicazione della recidiva senza argomentazioni specifiche, ma limitandosi a una generica negazione, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La corte di merito aveva confermato la sua colpevolezza, applicando l’aggravante della recidiva. L’imputato, attraverso il suo legale, ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un’erronea applicazione dell’art. 99 del codice penale e una motivazione solo apparente da parte dei giudici di secondo grado riguardo alla mancata esclusione della contestata recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di impugnazione, giudicato ‘aspecifico’. Secondo gli Ermellini, non è sufficiente contestare genericamente l’applicazione di un istituto giuridico; è necessario, invece, confrontarsi in modo puntuale e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In mancanza di ciò, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso sulla Recidiva
La Corte ha sottolineato che l’applicazione della recidiva da parte della Corte d’Appello era fondata su una motivazione ‘adeguata, logica e coerente’ con le prove processuali. Questa valutazione, essendo basata su elementi di fatto e su un percorso argomentativo immune da vizi logici, non è sindacabile in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è riesaminare i fatti, ma controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Sentenza
Nel dettaglio, i giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse correttamente valorizzato la ‘progressione criminosa’ dell’imputato. La pluralità di delitti commessi era stata interpretata come un chiaro segnale di una ‘pericolosità ingravescente’, di cui il reato oggetto del giudizio rappresentava solo l’ultima manifestazione. Questa valutazione, secondo la Cassazione, costituisce un percorso motivazionale solido e conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di riconoscimento della recidiva.
Di fronte a tale argomentazione, il ricorrente si era limitato a negare tali circostanze, senza però contrapporre elementi specifici o evidenziare illogicità nel ragionamento del giudice d’appello. Questa ‘replica’, secondo la Corte, si risolve in una mera contrapposizione fattuale, inadeguata a configurare un valido motivo di ricorso. La conseguenza inevitabile è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cardine del processo penale di legittimità: la necessità di formulare ricorsi specifici e non meramente oppositivi. Per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, non basta negare la propria pericolosità sociale. È indispensabile, invece, smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice di merito, dimostrando vizi logici o errori nell’applicazione della legge. La decisione serve da monito: la difesa tecnica deve essere rigorosa e puntuale, poiché le affermazioni generiche sono destinate a infrangersi contro il muro dell’inammissibilità.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso sulla recidiva?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo di impugnazione è stato ritenuto ‘aspecifico’, ovvero troppo generico e non in grado di contestare puntualmente la motivazione logica e coerente della sentenza della Corte d’Appello.
Cosa ha considerato la Corte d’Appello per applicare la recidiva?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla ‘progressione criminosa’ del ricorrente, resa evidente dalla pluralità di delitti commessi, che dimostrava una ‘pericolosità ingravescente’ e giustificava l’applicazione dell’aggravante.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME;
rilevato che l’unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 99 cod. pen. e motivazione apparente in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, è aspecifico. L’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logica e coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legittimità. La Corte territoriale correttamente valutato come la progressione criminosa resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dal ricorrente renda evidente la presenza di pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto oggetto di giudizio dimostrazione ulteriore (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. La replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’evidenza della lo sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024.