Recidiva: la Cassazione conferma l’inammissibilità del ricorso aspecifico
La corretta applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per contestare efficacemente l’applicazione di questa aggravante, il ricorso deve essere specifico e non limitarsi a una generica negazione. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La Corte territoriale aveva confermato la sua condanna, applicando la circostanza aggravante della recidiva qualificata, prevista dall’articolo 99, quarto comma, del codice penale. L’imputata, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, censurando proprio la mancata esclusione di tale aggravante, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’argomentazione netta: il motivo di ricorso è stato giudicato ‘aspecifico’. Secondo i giudici di legittimità, la contestazione sollevata dalla ricorrente non era sufficientemente dettagliata per mettere in discussione la valutazione operata dalla Corte d’Appello.
Analisi della Recidiva e Specificità del Ricorso
La Corte ha sottolineato che la valutazione sulla recidiva compiuta dal giudice di merito è insindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia basata su una motivazione adeguata, logica e coerente con le prove processuali. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva giustificato l’applicazione dell’aggravante evidenziando la ‘progressione criminosa’ dell’imputata. La pluralità di reati commessi in passato era stata interpretata come un chiaro segnale di una ‘pericolosità ingravescente’, di cui il reato oggetto del giudizio rappresentava solo l’ultima manifestazione. Questo percorso motivazionale è stato ritenuto privo di illogicità e conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘aspecificità’ del ricorso. La Cassazione ha osservato che la difesa si era limitata a negare le circostanze valorizzate dalla Corte d’Appello, senza però contrapporre argomenti specifici o evidenziare vizi logici nel ragionamento del giudice precedente. In pratica, una semplice negazione non è sufficiente a costituire un valido motivo di ricorso. È necessario, invece, ‘demolire’ punto per punto la motivazione impugnata, dimostrandone l’incoerenza o la contrarietà rispetto alle risultanze processuali. Poiché il ricorso non adempiva a questo onere di specificità, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione di una sentenza, specialmente in Cassazione, richiede un’argomentazione rigorosa e puntuale. Contestare l’applicazione della recidiva non può risolversi in una mera dichiarazione di dissenso. È indispensabile analizzare criticamente la motivazione del giudice e individuare vizi specifici, altrimenti il ricorso è destinato all’inammissibilità. La conseguenza diretta per la ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso contro l’applicazione della recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘aspecifico’, ovvero non sufficientemente dettagliato. La difesa si è limitata a negare le circostanze a fondamento dell’aggravante, senza contestare in modo puntuale la logicità e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per applicare la recidiva?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sulla ‘progressione criminosa’ dell’imputata, resa evidente dalla pluralità di delitti commessi in precedenza. Questo ha dimostrato la presenza di una ‘pericolosità ingravescente’, rendendo giustificata l’applicazione dell’aggravante.
Quali sono state le conseguenze economiche per la ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34968 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34968 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NOVI LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancat esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 99, quarto comma, cod. è aspecifico; I
che l’applicazione della recidiva è basata su motivazione adeguata, logic coerente con le risultanze processuali e, quindi, insindacabile in sede di legit La Corte territoriale ha correttamente valutato come la progressione crimin resa palese dalla pluralità di delitti posti in essere dall’imputata renda ev presenza di una pericolosità ingravescente di cui la commissione del delitto de è dimostrazione ulteriore (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), fornen quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all’orientam della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiv replica contenuta nel ricorso si limita a negare tali circostanze, contro l’e della loro sussistenza con conseguente aspecificità del ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 9 luglio 2024.