Recidiva e Pericolosità Sociale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta un caso emblematico riguardante l’applicazione della recidiva e i limiti di riesame in sede di legittimità. La decisione sottolinea come un ricorso, per essere accolto, debba superare il vaglio di ammissibilità, attaccando in modo specifico e non generico le motivazioni della sentenza impugnata. Questo principio è cruciale quando si contestano valutazioni discrezionali del giudice di merito, come la quantificazione della pena e il riconoscimento della pericolosità sociale.
I Fatti del Caso
Il ricorrente si era rivolto alla Suprema Corte per contestare la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. I motivi del ricorso erano principalmente due: la richiesta di un ridimensionamento della pena inflitta e la mancata disapplicazione della recidiva, un’aggravante legata alla commissione di nuovi reati dopo una precedente condanna. In sostanza, l’imputato sosteneva che la sua pena fosse eccessiva e che la sua storia criminale non giustificasse un trattamento sanzionatorio così severo.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle richieste dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: quello della validità stessa dell’impugnazione. Secondo i giudici supremi, i motivi presentati erano “non deducibili nonché generici e manifestamente infondati”. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Le motivazioni: adeguatezza della pena e pericolosità sociale
La Suprema Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione adeguata e logica. In particolare, lo scostamento della pena dal minimo edittale era ampiamente giustificato da elementi concreti, quali:
* La gravità del fatto: le azioni commesse erano state ritenute particolarmente serie.
* Le minacce a pubblici ufficiali: un comportamento che denota un particolare disprezzo per l’autorità e l’ordine pubblico.
* La violenza degli atti di autolesionismo minacciati: un elemento che, nel contesto, è stato interpretato come una forma di pressione e violenza psicologica.
Le motivazioni: la corretta applicazione della recidiva
Anche per quanto riguarda la recidiva, la Cassazione ha confermato la correttezza della valutazione operata dai giudici di merito. La decisione di applicare l’aggravante era sorretta da una “congrua motivazione”. Gli elementi valorizzati erano:
* I precedenti plurimi e recenti: la storia criminale dell’imputato non era un fatto isolato o lontano nel tempo.
* La ricaduta nel reato: il nuovo crimine era visto come espressione di una “persistente e più intensa pericolosità sociale”.
In pratica, la Corte d’Appello aveva correttamente concluso che l’imputato non era un delinquente occasionale, ma un soggetto con una tendenza consolidata a commettere reati, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o le valutazioni discrezionali dei giudici precedenti. Per contestare la quantificazione della pena o l’applicazione della recidiva, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione, ma è necessario dimostrare un vizio logico o una violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata. Quando la motivazione è solida, congrua e basata su elementi concreti, come in questo caso, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Per quali motivi un ricorso contro l’applicazione della recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi addotti sono generici, manifestamente infondati o non deducibili, specialmente quando la sentenza impugnata presenta una motivazione adeguata e congrua a sostegno della sua decisione.
Quali elementi possono giustificare una pena superiore al minimo previsto dalla legge?
Una pena superiore al minimo edittale può essere giustificata da elementi come la particolare gravità del fatto, la serietà delle minacce dirette a pubblici ufficiali e la violenza di atti intimidatori, come quelli di autolesionismo minacciati.
Come viene valutata la pericolosità sociale per confermare la recidiva?
La pericolosità sociale viene valutata analizzando i precedenti penali, soprattutto se plurimi e recenti, e la ricaduta nel reato. Questi elementi sono considerati espressivi di una persistente e più intensa tendenza a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23515 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23515 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FINALE LIGURE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto – nell’interesse di COGNOME NOME con il quale si censura il mancato ridimensionamento della pena e la mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile perché non deducibile nonché generico e manifestamente infondato a fronte della adeguata motivazione resa, che giustifica lo scostamento dal minimo edittale in ragion della gravità del fatto, della serietà delle minacce dirette ai pubblici ufficiali e della degli atti di autolesionismo minacciati;
ritenuto che anche la recidiva reiterata e infraquinquennale, contestata e ritenuta sorretta da congrua motivazione, che valorizza i precedenti plurimi e recenti dell’imputato e ricaduta nel reato, ritenuta espressiva di persistente e più intensa pericolosità sociale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il consigliere , tensore
Il Presidentel