Recidiva: La Cassazione Conferma il No al Patteggiamento
L’applicazione della recidiva rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, influenzando direttamente la determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di una corretta valutazione di questa aggravante, specialmente nel contesto delle richieste di patteggiamento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro la decisione della Corte d’Appello di rigettare la richiesta di pena concordata, proprio a causa della ritenuta sussistenza della recidiva.
Il caso in esame: il rigetto del patteggiamento in Appello
La vicenda processuale ha origine dalla richiesta di un imputato di definire il processo tramite un accordo sulla pena (patteggiamento). Tale richiesta, tuttavia, presupponeva l’esclusione della recidiva contestata. La Corte d’Appello di Bari rigettava la proposta, ritenendo impossibile escludere tale aggravante.
Secondo i giudici di secondo grado, la storia criminale dell’imputato, caratterizzata da numerosi e consistenti precedenti penali, dimostrava una chiara ‘dimestichezza, propensione e progressione criminosa’. Questi elementi venivano interpretati come segni tangibili di un’insensibilità al rispetto delle norme, giustificando pienamente il mantenimento dell’aggravante e, di conseguenza, l’inasprimento della pena. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorrente lamentava principalmente due aspetti:
1. Un’errata motivazione da parte della Corte d’Appello nel confermare la sussistenza della recidiva.
2. Una presunta lesione del diritto di difesa, poiché il rigetto della proposta di concordato non gli avrebbe permesso di formulare un’alternativa.
Le motivazioni della Suprema Corte sulla recidiva
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ritenuto il ricorso ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno confermato la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello. La motivazione fornita dai giudici di merito è stata giudicata adeguata e corretta, in quanto faceva esplicito riferimento alla decisione di primo grado, dove erano stati valorizzati i precedenti penali dell’imputato. Questi non erano semplici annotazioni, ma la prova concreta di una personalità incline al crimine e noncurante dei precetti dell’ordinamento. Di fronte a tale quadro, l’esclusione della recidiva non era un’opzione percorribile, rendendo impossibile l’accoglimento del patteggiamento così come proposto.
L’assenza di violazione del diritto di difesa
Anche il secondo motivo di ricorso è stato respinto. La Cassazione ha chiarito che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa. Durante l’udienza in Corte d’Appello, la parte era stata invitata a concludere nel merito e, in quella sede, avrebbe avuto la possibilità di formulare una diversa proposta di concordato, che tenesse conto della recidiva. Il fatto che non l’abbia fatto è stata una scelta difensiva. Le ragioni del rigetto, basate sull’impossibilità di escludere l’aggravante, erano emerse chiaramente sia dal verbale d’udienza sia dalla motivazione della sentenza.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
La decisione della Suprema Corte rafforza un principio fondamentale: la valutazione della recidiva è un’analisi sostanziale che il giudice del merito deve compiere basandosi sulla storia criminale complessiva dell’imputato. Se tale valutazione è motivata in modo logico e coerente, come nel caso di specie, un ricorso che si limiti a contestarla senza addurre vizi logici evidenti è destinato all’inammissibilità. L’ordinanza chiarisce inoltre che il rigetto di una proposta di patteggiamento non lede il diritto di difesa se all’imputato viene data la concreta possibilità di argomentare e, potenzialmente, di riformulare la propria richiesta. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Può un giudice rifiutare un patteggiamento se ritiene sussistente la recidiva?
Sì, un giudice può rifiutare una proposta di patteggiamento se questa prevede l’esclusione della recidiva e il giudice, sulla base degli atti, ritiene invece che tale aggravante sussista e debba essere applicata. La decisione deve essere adeguatamente motivata.
Quali elementi valuta il giudice per confermare la recidiva contestata?
Il giudice valuta la consistenza e la pluralità dei precedenti penali, considerandoli indicatori della dimestichezza, propensione e progressione criminosa dell’imputato. Questi elementi sono visti come prova dell’insensibilità al rispetto delle leggi, giustificando così l’aggravante.
Il rigetto di un patteggiamento basato sulla recidiva viola il diritto di difesa?
No, secondo l’ordinanza, non vi è violazione del diritto di difesa se all’imputato è stata data la possibilità di discutere nel merito e, potenzialmente, di formulare una nuova e diversa proposta di accordo durante l’udienza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36296 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria del 30 settembre 2025 con cui si insiste per l fondatezza dei motivi di ricorso chiedendo la trasmissione del procedimento alla Sesta Sezione per la trattazione ordinaria
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, sulla base di quanto lo stesso ricorso evidenzia, dato adeguatamente conto della impossibilità di addivenire ad una pena concordata per la ritenuta sussistenza della recidiva contestata che si intendeva escludere; che proprio in ordine alla sussistenza della contestata recidiva la Corte di appello ha motivato correttamente, facendo riferimento alla decisione di primo grado là dove erano stati valorizzati la consistenza e pluralità dei precedenti penali, quale conferma della dimestichezza, propensione e progressione criminosa, dati intesi come segni tangibili dell’insensibilità al rispetto dei precetti emessi da parte delle autorità, in ta palesando la ragione che ha giustificato l’inasprimento di pena di cui alla contestata aggravante speciale;
rilevato che in ordine al primo motivo (censure rivolte alla motivazione resa in ordine al rigetto del concordato), nessuna lesione al diritto di difesa sussiste, avendo la parte concluso nel merito poiché in tal senso invitata dalla Corte di appello (ambito entro il quale sarebbe stat possibile formulare – qualora vi fosse stata la volontà – un diverso concordato rispetto a quell non condiviso), evenienza emergente dal verbale di udienza del 5 dicembre 2024 che, unitamente alla motivazione della sentenza, dà conto delle ragioni del rigetto specificamente fondate sulla impossibilità di escludere la contestata recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025.