Recidiva: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Troppo Generico
L’istituto della recidiva è uno degli elementi più discussi nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 21204/2024, offre un importante chiarimento sui criteri di valutazione della recidiva e sui requisiti di ammissibilità del ricorso presentato contro il suo riconoscimento. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato, pur correggendo un errore di calcolo del primo giudice, l’aumento di pena per recidiva. Il ricorrente contestava la valutazione della corte territoriale, sostenendo che non sussistessero i presupposti per applicare tale aggravante. La difesa mirava a ottenere l’annullamento dell’aumento di pena, ritenendo ingiustificata la valutazione sulla sua pericolosità sociale e inclinazione a delinquere.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, secca e perentoria, si fonda su una valutazione preliminare della qualità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso sulla Recidiva è Stato Rifiutato?
La Corte Suprema ha ritenuto il motivo di ricorso generico e riproduttivo di una censura già adeguatamente confutata dalla Corte d’Appello. Questo è un punto cruciale: un ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti. Deve, invece, contenere critiche specifiche e puntuali contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno osservato che la Corte territoriale aveva correttamente giustificato l’applicazione della recidiva sulla base di elementi concreti:
1. Pluralità di condanne precedenti: L’imputato aveva a suo carico numerose condanne passate in giudicato.
2. Omogeneità dei reati: I reati per cui era stato condannato erano simili per natura.
3. Prossimità temporale: Le condanne erano avvenute in un arco di tempo relativamente breve.
Questi tre fattori, considerati nel loro insieme, sono stati ritenuti dalla Corte elementi dimostrativi di una “apprezzata persistenza di stimoli criminogeni, di inclinazione delinquenziale e concreta pericolosità”. In altre parole, la storia criminale del soggetto non era un mero dato statistico, ma la prova di una sua attuale e concreta tendenza a commettere reati, giustificando pienamente l’incremento di pena previsto dall’art. 99 del codice penale.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di impugnazioni. Per contestare efficacemente l’applicazione della recidiva, non è sufficiente negarla in astratto. È necessario formulare un ricorso specifico, che dialoghi con le motivazioni della sentenza impugnata e ne evidenzi eventuali vizi logici o errori di diritto. Limitarsi a riproporre le medesime doglianze è una strategia destinata al fallimento e comporta, come in questo caso, la condanna a sanzioni pecuniarie aggiuntive. La decisione sottolinea che la valutazione sulla recidiva si basa su un giudizio concreto sulla pericolosità del reo, desunta dalla sua intera storia giudiziaria, e non su automatismi.
Quando un ricorso in Cassazione sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso sulla recidiva viene dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte dalla corte precedente, senza formulare critiche specifiche e puntuali contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali elementi giustificano l’aumento di pena per recidiva secondo la Corte?
Secondo la Corte, l’aumento di pena per recidiva è giustificato dalla presenza di plurime condanne precedenti, omogenee per tipologia di reato e temporalmente prossime. Questi elementi dimostrano una persistenza di stimoli criminali, un’inclinazione a delinquere e una concreta pericolosità del soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21204 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso di El Attar Adil;
OSSERVA
Rilevato che il dedotto vizio in ordine alla ritenuta recidiva è generico e riproduttiv identica censura adeguatamente confutata dalla Corte territoriale che, preso atto dell’errore d calcolo effettuato dal primo giudice in ordine alla pena, ha comunque stimato sussistenti presupposti ai fini della contestata recidiva alla luce delle plurime, omogenee e temporalmente prossime condanne, elementi dimostrativi dell’apprezzata persistenza di stimoli criminogeni, di inclinazione delinquenziale e concreta pericolosità che hanno portato a giustificare l’increment di pena ex art. 99 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/05/2024