Recidiva e Sanzioni: La Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
L’ordinanza n. 18557/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla proposizione dei ricorsi e sulla valutazione della recidiva nel processo penale. Con una decisione netta, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la validità delle motivazioni della Corte d’Appello riguardo al trattamento sanzionatorio. Questo caso evidenzia come la pericolosità del soggetto e i suoi precedenti penali siano elementi cruciali nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze per un reato contro il patrimonio, ha presentato ricorso in Cassazione. L’oggetto della contestazione era, in particolare, la determinazione della pena e il riconoscimento della recidiva. L’appellante sosteneva che la motivazione della sentenza impugnata fosse carente o illogica su questo specifico punto.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni del ricorrente, definendo il ricorso “manifestamente infondato”. Secondo i giudici, la decisione della Corte d’Appello era sorretta da un apparato argomentativo solido e coerente, che soddisfaceva pienamente l’obbligo di motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su diversi punti chiave che meritano un’analisi approfondita.
Manifesta Infondatezza e Obbligo Motivazionale
Il primo aspetto rilevante è la manifesta infondatezza del ricorso. La Cassazione ha chiarito che la sentenza di secondo grado aveva fornito una motivazione logica e congrua per le sue conclusioni. L’apparato argomentativo era stato ritenuto sufficiente a spiegare perché il trattamento sanzionatorio fosse adeguato al caso concreto. Un ricorso che non riesce a scalfire la logicità di tale motivazione non può essere accolto.
La Valutazione della Recidiva
Il cuore della decisione riguarda la recidiva. La Corte ha confermato che il riconoscimento di questa aggravante era stato giustificato in modo impeccabile. I giudici di merito avevano correttamente desunto la specifica pericolosità dell’imputato da due elementi principali:
1. Le modalità della condotta: l’illecita introduzione in un’abitazione per commettere un furto è stata considerata un’azione particolarmente grave.
2. I precedenti specifici: l’imputato aveva già riportato condanne per delitti contro il patrimonio, indicando una tendenza a delinquere in questo ambito.
Questa valutazione dimostra che la recidiva non è un automatismo, ma il risultato di un’analisi ponderata sulla personalità e sulla storia criminale del reo.
Il Bilanciamento con le Attenuanti Generiche
Un altro passaggio cruciale è stato il riferimento alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). La Corte d’Appello le aveva considerate, ma solo ai fini della determinazione della pena finale. Invece di escludere la recidiva, i giudici hanno operato un “giudizio di equivalenza”, bilanciando l’aggravante della recidiva con le attenuanti. L’effetto pratico è stato quello di non applicare l’aumento di pena previsto per la recidiva, pur riconoscendone l’esistenza giuridica. Questa tecnica di bilanciamento è fondamentale per personalizzare la pena in base alle specificità del caso.
La Condanna alle Spese Processuali
Infine, come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che il ricorrente, il cui appello viene dichiarato inammissibile, sia condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la sanzione è stata fissata in 3.000,00 euro, in quanto non sono emerse ragioni per un esonero.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce alcuni principi fondamentali del diritto penale e processuale. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere fondato su vizi concreti e non su una generica contestazione della valutazione del giudice di merito. In secondo luogo, la valutazione della recidiva è un’operazione complessa che si basa su elementi fattuali come la condotta e i precedenti, finalizzata a misurare la pericolosità sociale dell’imputato. Infine, la proposizione di un ricorso manifestamente infondato non è priva di conseguenze, comportando oneri economici significativi per chi lo presenta.
Quando un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Un ricorso viene giudicato manifestamente infondato quando le argomentazioni presentate non sono in grado di mettere in discussione la coerenza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, la quale risulta sorretta da un apparato argomentativo adeguato.
Come viene giustificato il riconoscimento della recidiva in una sentenza?
La recidiva viene giustificata attraverso un percorso motivazionale che analizza elementi concreti come la specifica pericolosità del reo, desunta dalle modalità della condotta criminale (ad esempio, l’introduzione illecita in un’abitazione) e dai precedenti penali specifici per reati della stessa natura.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18557 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di all’imputazione, è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale, per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.
In particolare, la recidiva è stata riconosciuta con un percorso motivazionale del tutto congruo e logico, sulla scorta della specifica pericolosità d prevenuto, plausibilmente desunta dalle modalità della condotta (illecita introduzione in una casa di abitazione per la sottrazione di beni) e dai precedent specifici per delitti contro il patrimonio. Il riferimento alle attenuanti gen risulta effettuato solo ai fini della determinazione della pena, onde rilevar mancato aumento della pena per la recidiva in ragione del giudizio di equivalenza con l’attenuante ex art. 62-bis cod. pen.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2024
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