Recidiva: La Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, capace di influenzare significativamente l’entità della pena inflitta a un condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti spunti di riflessione sui criteri di ammissibilità di un ricorso che contesti proprio l’applicazione di questa aggravante. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici supremi.
I Fatti del Caso
Il procedimento ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente chiedeva alla Corte di Cassazione di riformare la decisione dei giudici di secondo grado, in particolare contestando la mancata esclusione della recidiva. L’obiettivo era ottenere una mitigazione della pena attraverso l’eliminazione di tale aggravante, sostenendo che non fosse stata correttamente valutata.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di legittimità.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Con questa pronuncia, la decisione della Corte d’Appello è diventata definitiva, e la valutazione sulla recidiva è stata pienamente confermata.
Le Motivazioni sulla recidiva e l’inammissibilità
La Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni precise e tecniche, evidenziando i vizi che rendevano il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Innanzitutto, il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni presentate erano meramente ripetitive di censure già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse questioni senza individuare specifici vizi di legittimità nella sentenza impugnata.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero fornito una motivazione congrua e ampia sulla sussistenza della recidiva reiterata. La decisione era basata su elementi concreti, come i precedenti penali recenti dell’imputato. Tali precedenti, secondo la Corte, non erano un mero dato formale, ma elementi espressivi di una persistente capacità a delinquere e di un’aggravata pericolosità sociale. L’arco temporale ravvicinato tra i vari reati commessi è stato un fattore decisivo per confermare la correttezza della valutazione effettuata nei gradi precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere il merito dei fatti. Per contestare efficacemente un’aggravante come la recidiva, è necessario dimostrare un vizio logico o giuridico nella motivazione della sentenza impugnata, e non semplicemente riproporre le proprie tesi difensive. La valutazione della pericolosità sociale, basata su precedenti specifici e recenti, costituisce un fondamento solido per il riconoscimento della recidiva, che difficilmente può essere scalfito da un ricorso generico e ripetitivo.
Perché il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, manifestamente infondato e meramente ripetitivo di motivi già esaminati e respinti con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello.
Quali elementi hanno giustificato la conferma della recidiva?
I giudici hanno confermato la recidiva sulla base dei recenti precedenti penali dell’imputato, considerandoli espressivi di una persistente capacità a delinquere e di un’aggravata pericolosità sociale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 429 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 429 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 13/11/1987
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME con il qua si contesta la mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per genericità e manifes infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi c congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva reiterata, rimarcando i precedenti recenti dell’imputato, ritenuti espressivi, anche in ragione dell temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere COGNOME tensore GLYPH Il P f eidknte