Recidiva: L’Importanza di un Ricorso Specifico per Evitare l’Inammissibilità
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di impugnazioni penali, in particolare per quanto riguarda la contestazione della recidiva. Un ricorso che non affronta specificamente le motivazioni del giudice di merito è destinato a essere dichiarato inammissibile. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo che ha presentato ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il punto centrale del ricorso era la contestazione dell’applicazione della circostanza aggravante della recidiva. L’appellante sosteneva che tale aggravante dovesse essere esclusa, ma la sua argomentazione non ha convinto i giudici di legittimità.
La Decisione della Corte sulla recidiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa pronuncia non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello preliminare: l’atto di ricorso è stato ritenuto inadeguato. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha definito il motivo di ricorso “manifestamente infondato” e “generico”. La decisione si basa su una constatazione chiara: la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente motivato la sua scelta di confermare la recidiva. I giudici di secondo grado avevano fatto riferimento ai “numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona” a carico dell’imputato. Questi precedenti, secondo la Corte d’Appello, dimostravano una “crescente proclività a delinquere” e una “maggiore gravità della condotta contestata”.
Di fronte a questa solida motivazione, il ricorrente si è limitato a “reiterare le proprie argomentazioni senza effettivo confronto con la motivazione” della sentenza impugnata. In altre parole, non ha costruito una critica puntuale e specifica contro il ragionamento del giudice, ma ha semplicemente riproposto le stesse difese. Questa mancanza di specificità rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante per la pratica legale. Per impugnare efficacemente una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È indispensabile analizzare in profondità la motivazione del provvedimento e costruire un’argomentazione critica che ne smonti, punto per punto, il ragionamento logico-giuridico. Un ricorso che si limita a una riproposizione di vecchi argomenti, senza un dialogo critico con la decisione che si intende contestare, è un esercizio sterile destinato a fallire. La specificità dei motivi è un requisito essenziale per superare il vaglio di ammissibilità e avere la possibilità di una revisione nel merito della propria posizione.
Perché il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. L’imputato si è limitato a ripetere le proprie argomentazioni senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza d’appello, che aveva giustificato l’applicazione della recidiva in modo logico e giuridicamente fondato.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per confermare la recidiva?
Risposta: La Corte d’Appello ha confermato la recidiva basandosi sui numerosi precedenti penali del ricorrente per reati contro il patrimonio e contro la persona. Da questi precedenti, la Corte ha dedotto una crescente proclività a delinquere dell’individuo e la maggiore gravità della condotta contestata.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31888 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31888 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione d legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha confermato l’applicazione con corretti argomenti logici e giuridicamente fondati (sì veda, particolare, pag. 1 sui numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e con la persona da cui si è potuta dedurre una crescente proclività a delinquere e maggiore gravità della condotta contestata), mentre il ricorrente si è limita reiterare le proprie argomentazioni senza effettivo confronto con la motivazione dovendosi conseguentemente riscontrare la genericità del motivo proposto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pres ente