Recidiva: Inammissibile il Ricorso se Non si Contestano Tutti i Precedenti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in tema di impugnazioni, in particolare riguardo alla contestazione della recidiva. Quando un ricorso è considerato generico e, di conseguenza, inammissibile? L’ordinanza in esame offre una risposta chiara: il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione di un singolo precedente penale, senza confrontarsi con tutti gli altri elementi che il giudice di merito ha posto a fondamento della sua decisione. Analizziamo insieme questo caso.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato dalla Corte di Appello per il reato di danneggiamento, previsto dall’articolo 635 del codice penale. Nella determinazione della pena, la Corte territoriale riconosceva la sussistenza della recidiva, ma concedeva anche le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all’aggravante. La pena finale inflitta era di quattro mesi di reclusione.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la contestazione del riconoscimento della recidiva. Nello specifico, le doglianze si concentravano sulla presunta erronea valorizzazione di un unico precedente specifico, risalente a dieci anni prima.
La Valutazione della Recidiva in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Il punto centrale della decisione non riguarda il merito della sussistenza o meno della recidiva, ma la modalità con cui il ricorso è stato formulato. I giudici hanno sottolineato che il motivo di impugnazione era palesemente generico.
L’imputato aveva criticato la sentenza d’appello focalizzandosi su un solo precedente, ma la motivazione dei giudici di merito si basava su un’analisi complessiva. Essi avevano preso in esame tutti i diversi precedenti penali che risultavano dal certificato penale dell’imputato, non limitandosi a quello più datato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. In questo caso, il ricorrente avrebbe dovuto contestare l’intera base motivazionale utilizzata dalla Corte di Appello per giustificare il riconoscimento della recidiva. Limitarsi a criticare la valutazione di un singolo precedente, ignorando tutti gli altri menzionati dai giudici di merito, rende il ricorso generico e, pertanto, non meritevole di essere esaminato nel contenuto.
Di fronte a una motivazione che prende in considerazione una pluralità di elementi (i vari precedenti penali), il ricorrente non può sceglierne solo uno da contestare, ma deve affrontare l’intero ragionamento del giudice. La mancata contestazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione rende le critiche parziali e inefficaci.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio procedurale di grande importanza pratica: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale. Non basta sollevare una critica, ma è necessario che questa sia pertinente e completa rispetto alla motivazione della sentenza che si intende impugnare. La decisione si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso contro il riconoscimento della recidiva viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando contesta la valutazione di un solo precedente penale, o di alcuni di essi, senza confrontarsi con tutti i precedenti che il giudice di merito ha esaminato e posto a fondamento della sua decisione sulla recidiva.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione. La conseguenza per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso in questo caso specifico?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché il ricorrente aveva lamentato la valorizzazione di un unico precedente risalente a dieci anni prima, mentre la sentenza d’appello aveva basato il riconoscimento della recidiva sull’esame di tutti i diversi precedenti penali risultanti dal certificato penale, con i quali il ricorrente non si era confrontato nel suo atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33358 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33358 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 09/12/1995
avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 03/12/2024, con la quale la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la decision appellata da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cu all’art. 635 cod. pen. con la recidiva e, riconosciute le circostanze atten generiche in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, lo condannato alla pena di mesi quattro di reclusione;
Ritenuto che con il ricorso si propone un unico motivo di censura con il qual si contesta il riconoscimento della recidiva;
che le doglianze lamentano genericamente la valorizzazione di un unico precedente specifico risalente a dieci anni prima mentre nella motivazione de giudici di merito si prendono in esame tutti i diversi precedenti penali risultant certificato penale e con i quali il ricorrente non si confronta;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025
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