Recidiva e Precedenti Penali: La Decisione della Cassazione
La valutazione della recidiva rappresenta un momento cruciale nel processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44418/2023) offre un’importante occasione per approfondire i criteri che guidano il giudice in questa delicata analisi. Il caso in esame riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, con il quale si contestava proprio la mancata esclusione della recidiva da parte della Corte d’Appello.
I Fatti di Causa
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Firenze, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe errato nel non escludere l’aggravante, nonostante le argomentazioni presentate. L’unico motivo del ricorso si concentrava sulla necessità di un’analisi più approfondita che portasse a escludere il nesso tra le precedenti condanne e il nuovo reato commesso.
La Valutazione della Recidiva secondo la Corte
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva, definendo il ricorso “manifestamente infondato”. I giudici di legittimità hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: la valutazione sulla recidiva non può essere un automatismo, ma deve basarsi su un esame concreto e specifico.
Il giudice deve, infatti, applicare i criteri stabiliti dall’articolo 133 del codice penale per analizzare il rapporto tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti. L’obiettivo è verificare se e in che misura la condotta criminale passata sia un indicatore di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, si deve accertare se i precedenti penali abbiano agito come un fattore criminogeno, influenzando la commissione del nuovo reato.
L’applicazione corretta dei principi giurisprudenziali
Nel caso di specie, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello di Firenze avesse compiuto adeguatamente questo esame. La sentenza impugnata (in particolare a pagina 4, come citato nell’ordinanza) conteneva una motivazione sufficiente a giustificare la decisione di non escludere la recidiva, avendo riscontrato quel legame sintomatico di una maggiore pericolosità sociale del reo.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione di dichiarare inammissibile il ricorso si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo presentato. La Corte non ha ravvisato alcuna violazione di legge né alcun vizio di motivazione nell’operato del giudice di secondo grado. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, svolgendo quella valutazione concreta che la legge richiede. Di conseguenza, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità, portando alla sua reiezione e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la contestazione della recidiva non può limitarsi a una generica richiesta di esclusione. È necessario che la difesa argomenti in modo specifico l’assenza di un collegamento sintomatico tra i precedenti e il nuovo reato. La decisione sottolinea l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato e la sua inclinazione a delinquere, purché tale valutazione sia ancorata a una motivazione logica e coerente con i criteri dell’art. 133 c.p. Per gli operatori del diritto, ciò significa che l’esito di una contestazione sulla recidiva dipende in larga misura dalla capacità di analizzare e presentare i fatti in modo da scardinare la presunzione di pericolosità derivante dai precedenti penali.
Quando un giudice può decidere di non escludere la recidiva?
Un giudice può decidere di non escludere la recidiva quando, analizzando in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti secondo i criteri dell’art. 133 del codice penale, ritiene che la condotta passata sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che ha influito come fattore criminogeno nella commissione del nuovo reato.
Cosa significa che un ricorso è “manifestamente infondato”?
Significa che il motivo del ricorso è palesemente privo di fondamento giuridico, tanto da non richiedere un esame approfondito nel merito. La sua infondatezza appare evidente fin da una prima analisi, portando a una dichiarazione di inammissibilità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, al versamento di una somma di denaro (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, a titolo sanzionatorio per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44418 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Castiglion Fiorentino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduc:e la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice nella sua valutazione è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice; esame che è stato adeguatamente compiuto dalla Corte d’appello di Firenze (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 12 settembre 2023.