Recidiva: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Motivazione
L’applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi fondamentali che guidano i giudici nella valutazione di questa circostanza aggravante. Il caso in esame riguardava un ricorso contro una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per il reato di cui all’art. 316-ter del codice penale, senza disapplicare la recidiva qualificata. Analizziamo la decisione della Suprema Corte.
I Fatti del Processo e il Ricorso
Un soggetto, già condannato in precedenza, veniva nuovamente ritenuto colpevole per il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, inclusa l’applicazione dell’aggravante della recidiva. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando, con un unico motivo, la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e, di conseguenza, l’eccessività del trattamento sanzionatorio applicato.
La Valutazione della Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato e formulato in termini generici. Secondo i giudici supremi, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida e non superficiale per giustificare la sussistenza della recidiva.
La decisione dei giudici di merito non si era limitata a un mero automatismo, ma aveva evidenziato come la reiterazione di condotte illecite da parte dell’imputato fosse sintomatica di una persistente pericolosità sociale. La Corte territoriale aveva quindi correttamente sviluppato una valutazione incentrata sugli aspetti concreti della capacità a delinquere dell’imputato, come previsto dagli articoli 132 e 133 del codice penale. Questi articoli regolano l’esercizio del potere punitivo del giudice, che deve calibrare la pena in base al grado di colpevolezza e alla capacità a delinquere del reo. Nel caso specifico, tale capacità era stata ritenuta ragionevolmente elevata.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha sottolineato che la valutazione sulla recidiva non può essere un semplice calcolo matematico, ma deve emergere da un’analisi ponderata della personalità dell’imputato e della sua storia criminale. La Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato che la ripetizione dei reati, unita alla natura del crimine commesso, dimostrava una tendenza a delinquere che giustificava un trattamento sanzionatorio più severo. Il ricorso, al contrario, non offriva argomenti specifici per confutare questa valutazione, limitandosi a una contestazione generica. Pertanto, la decisione di non disapplicare la recidiva è stata considerata legittima e ben argomentata.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Cassazione riafferma un principio cruciale: la conferma della recidiva deve essere il risultato di una motivazione concreta, basata su elementi fattuali che dimostrino la maggiore pericolosità del reo. Non è sufficiente contestare genericamente l’aggravante per ottenerne la disapplicazione. Il giudice di merito ha il dovere di analizzare la storia criminale dell’imputato per valutare la sua effettiva capacità a delinquere. La decisione di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la condanna.
Quando un giudice può confermare l’applicazione della recidiva?
Un giudice può confermare la recidiva quando la sua decisione è supportata da una motivazione adeguata che evidenzi la persistente pericolosità e la capacità a delinquere dell’imputato, basandosi sulla reiterazione di condotte illecite e sulla natura dei reati commessi.
Quali criteri vengono usati per valutare la capacità a delinquere ai fini della recidiva?
La valutazione si basa sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, che considerano il grado di colpevolezza e la capacità a delinquere del soggetto. Elementi come la ripetizione e la natura dei reati sono fondamentali per ritenere tale capacità più elevata.
Cosa succede se un ricorso contro la recidiva è considerato generico?
Se il ricorso è formulato in termini generici e non contesta specificamente le motivazioni della corte precedente, la Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Ciò comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46646 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46646 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 24879NUMERO_DOCUMENTO23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 316ter cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto, quanto all’unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e di conseguenza l’eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è, oltre che formulato in termini generici, manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all’imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell’imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente (pag. 1-2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023