Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23799 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23799 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 27 novembre 2013, con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa per il reato di cui agli artt.110, 624 bis cod.pen. in concorso
2.L’innputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendo difetto motivazionale con riferimento al riconoscimento della recidiva.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice distrettuale ha seguito un adeguato iter motivazionale nel riconoscere la recidiva, evidenziando non solo la pluralità dei precedenti penali in capo all’imputato, ma valorizzando altresì la rilevante offensività della condotta ascritta all’imputato come sintomo di una perdurante se non ingravescente capacità criminale, non contraddetta dalla risalenza dei precedenti trattandosi di fatti commessi in data 27 novembre 2013. Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata I correttamente commisurata sulla base del disvalore dei precedenti riportati i quali costituiscono indice di una accresciuta inclinazione a delinquere.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024