Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36418 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36418 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pietrasanta il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta illogicità d motivazione in riferimento alla mancata esclusione della recidiva contes all’imputato, non è consentito in sede di legittimità ed è manifesta infondato;
che, in particolare, il suddetto motivo inerisce al trattamento sanzionato su cui sono stringenti i margini di intervento in detta sede, qualora rispetto la Corte territoriale abbia fornito sufficiente e non illogica motivazion adeguato esame delle deduzioni difensive;
che nel caso di specie, con motivazione esente dai vizi logici lamentati ricorrente, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni alla base dell’app della circostanza aggravante de qua (cfr. la pag. 5 della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurispruden legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivame sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano co
essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le preceden condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattor criminogeno per la commissione del reato sub iudice;
che, inoltre – per quanto attiene alla specifica censura di cui alla pag. 3 del ricorso – non può ritenersi indice di manifesta illogicità della motivazione fornit dai giudici d’appello circa la sussistenza dei requisiti per l’applicazione del contestata recidiva, una valutazione operata da altro giudice, peraltro in una fase processuale del tutto distinta, rispetto alla quale manca la piena cognizione dibattimentale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.