Recidiva: Non un Automatismo, ma una Valutazione Concreta del Giudice
L’applicazione della recidiva nel diritto penale rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo di individualizzazione della pena. Non si tratta di un semplice calcolo matematico basato sui precedenti penali, ma di una valutazione sostanziale che il giudice è chiamato a compiere. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, chiarendo che la ripetizione di reati simili in un arco di tempo esteso è un sintomo concreto di pericolosità sociale che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un’imputata contro la sentenza della Corte d’Appello. La ricorrente contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, sostenendo che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la sua applicazione, limitandosi a un mero richiamo ai suoi precedenti penali. Secondo la difesa, mancava una reale valutazione sulla sua attuale pericolosità sociale e sulla sua accresciuta capacità a delinquere.
La Corte d’Appello, invece, aveva giustificato la sua decisione evidenziando come l’imputata avesse riportato, nel corso di un lungo arco temporale, numerose condanne per reati della stessa indole, in particolare reati commessi a fine di lucro come furto, ricettazione e delitti in materia di stupefacenti. Questa sequenza di illeciti, secondo i giudici, non era casuale ma dimostrava una precisa e persistente inclinazione a delinquere.
La Valutazione della Recidiva secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto l’operato della Corte territoriale. Gli Ermellini hanno richiamato un principio fondamentale stabilito dalle Sezioni Unite con la celebre sentenza ‘Calibè’ del 2010. Secondo tale pronuncia, il giudice non può applicare la recidiva in modo automatico. È suo dovere verificare in concreto se la reiterazione dei reati sia effettivamente un sintomo di “riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore”.
Questa verifica deve essere approfondita e basarsi su una serie di parametri specifici:
* Natura dei reati: La tipologia dei crimini commessi.
* Tipo di devianza: L’inclinazione criminale che emerge dai fatti.
* Offensività dei comportamenti: La gravità concreta delle azioni.
* Distanza temporale: Il tempo intercorso tra i vari reati.
* Omogeneità: La somiglianza tra i crimini commessi.
* Occasionalità o persistenza: Se la ricaduta nel reato è un episodio isolato o parte di uno schema comportamentale.
Le Motivazioni della Corte
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito fosse pienamente conforme a questi principi. Le plurime condanne per reati a fine di lucro, commessi lungo un esteso arco temporale, sono state considerate “omologhe” al fatto oggetto del nuovo giudizio. Questa continuità non è stata vista come una sfortunata coincidenza, ma come la prova di una “accresciuta capacità a delinquere”.
La Corte territoriale, quindi, non si è limitata a un elenco di precedenti, ma ha compiuto un’analisi qualitativa, concludendo che la persistenza nel commettere reati della stessa specie fosse un chiaro indicatore della pericolosità sociale dell’imputata e della sua maggiore colpevolezza. Di conseguenza, l’applicazione dell’aggravante della recidiva è stata ritenuta non solo legittima, ma doverosa.
Conclusioni
Questa ordinanza rafforza un importante principio di diritto: la recidiva non è una ‘patente’ di pericolosità che si applica indistintamente a chiunque abbia precedenti penali. È uno strumento che richiede una valutazione giudiziale attenta e personalizzata. Il giudice deve scrutare la storia criminale del reo per comprendere se essa riveli una personalità più incline al crimine e una condotta più riprovevole. La ripetizione di reati omologhi, come nel caso di specie, costituisce uno degli indici più significativi per compiere questa valutazione, legittimando un aumento di pena che risponda non solo a una logica retributiva, ma anche a esigenze di prevenzione speciale.
Quando un giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Il giudice può applicare la recidiva solo dopo aver verificato concretamente che la reiterazione dell’illecito sia un sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, e non sulla base del semplice dato formale dei precedenti penali.
Quali elementi deve considerare il giudice per valutare la recidiva?
Il giudice deve analizzare la natura dei reati, il tipo di devianza, la gravità dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti, il livello di omogeneità tra di essi, l’eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro parametro utile a definire la personalità del reo e il suo grado di colpevolezza.
Avere più condanne per reati simili giustifica sempre l’applicazione della recidiva?
Non automaticamente, ma costituisce un forte indizio. Come dimostra questo caso, una storia di plurime condanne per reati omologhi (ad esempio, tutti a fine di lucro) commessi in un esteso arco temporale può essere correttamente interpretata dal giudice come espressione di una ‘accresciuta capacità a delinquere’, giustificando così l’applicazione dell’aggravante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41255 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41255 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha argomentato al riguardo dando conto delle plurime condanne riportate dall’imputata, nel corso di un esteso arco temporale e tutte per reati commessi a fine di lucro (furto, ricettazione e delitti in materia stupefacente) e pertanto omologhi al fatto oggetto di giudizio che è stato quindi ritenuto espressivo di accresciuta capacità a delinquere; tale assunto è in linea con il principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, all qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità dell ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 novembre 2025.