Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che COGNOME NOME ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna in data 26 settembre 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, prima ipotesi, e 7 cod. pen., aggravato dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (f commesso in Ravenna il 6 aprile 2019);
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che deduce, sotto l’egida della violazione di legge e del vizi motivazione, l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della contestata e ritenuta reci di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen., è generico e manifestamente infondato, perché formulat senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore dell’argomentazione ostesa nella sentenza impugnata a corredo della relativa statuizione (vedasi pag. 2 della sentenz impugnata), che ha dato conto con congrui riferimenti in fatto, non illogicamente valutati come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall’imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un’accentuat colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all’insegnamento impartito d dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 de 27/05/2010, Rv. 247838);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
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