Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4721 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4721 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in MAROCCO il 13/11/1992
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE D’APPELLO di TORINO
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell’8 giugno 2023, che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva e alle contestate aggravanti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua e adeguata motivazione, oltre ad essere manifestamente infondato in quanto asserisce un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, atteso che la Corte ha affermato che l’imputato ha riportato diverse condanne (dal 2017 al 2023), anche recenti, caratterizzate
e
dall’omogeneità dei fatti di reato in passato contestati rispetto a quello per il q procede, dando così prova di una spiccata inclinazione a delinquere e di una ma sopita pericolosità sociale, insensibile agli ammonimenti e alle condanne; circostanze, pertanto, impedivano alla Corte di appello di escludere l’operatività contestata recidiva;
considerato che la motivazione impugnata risulta in linea con i principi fiss dalle Sezioni unite di questa Corte (sentenza n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv 251690, Marciano’), per le quali «sul giudice del merito incombe uno specifico dovere di motivazione sia quando ritiene sia quando esclude la rilevanza della recidi scaturendo ciò dai condivisibili principi affermati nelle appena ricordate sentenze d Corte costituzionale e delle Sezioni Unite. Infatti, esclusi i casi di recid obbligatoria, di cui al comma quinto dell’art. 99 cod. pen., il giudice può attr effetti alla recidiva unicamente quando la ritenga effettivamente idonea ad influ di per sé, sul trattamento sanzionatorio del fatto per cui si procede». Egli è, per tenuto a verificare se il nuovo episodio criminoso sia «concretamente significativ in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti ed avuto riguard ai parametri indicati dall’art. 133 cod. pen. – sotto il profilo della più acc colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo» (Corte cost., sent. n. 192 2007). In altri termini, costituisce «precipuo compito del giudice del merito verifi in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprove vol pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, del tipo di devianza di c il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condo della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell’even occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizz significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del m indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali» (Sez. U, sente n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838, COGNOME‘); tali valutazioni sono sta compiutamente e correttamente svolte dalla sentenza qui impugnata, cosicchè il motivo è manifestamente infondato; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e’err’ -neriloidella somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicerntSre 2024
Il Consiglieré estensore
r
DEPOSITATA
Il Presidente