Recidiva e pericolosità sociale: la decisione della Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta uno degli strumenti principali del nostro ordinamento per calibrare la pena in base alla storia criminale del reo. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata sulla validità di tale aggravante in presenza di numerosi precedenti penali, ribadendo che la continuità nel delinquere è un indice inequivocabile di pericolosità sociale.
Il caso: la contestazione della recidiva specifica
La vicenda riguarda un imputato che ha impugnato la sentenza della Corte di Appello, lamentando l’erronea applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. La difesa sosteneva che i precedenti penali, essendo in parte legati a reati omissivi (come l’inosservanza di ordini dell’autorità), non fossero sufficienti a dimostrare un’effettiva e concreta maggiore pericolosità del soggetto.
L’analisi dei precedenti penali
Nel corso del giudizio è emerso che l’imputato, in un arco temporale di soli cinque anni, aveva riportato ben otto condanne definitive. I reati spaziavano dalla violazione delle norme sull’immigrazione allo spaccio di sostanze stupefacenti, fino alla resistenza a pubblico ufficiale. Questa varietà e frequenza di condotte illecite ha costituito la base per il rigetto del ricorso.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la valutazione operata nei gradi di merito era corretta e ampiamente giustificata. La Corte ha sottolineato che non si può parlare di un’applicazione automatica della recidiva, ma di una scelta basata sull’analisi complessiva della personalità del reo e della sua incapacità di conformarsi ai precetti legali.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla constatazione di un’assoluta insensibilità dell’imputato ai moniti derivanti dalle precedenti condanne. La Corte ha chiarito che la commissione di reati della stessa specie, o comunque gravi, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, manifesta una spiccata attitudine a delinquere. Tale condotta implica un’accresciuta riprovevolezza, poiché il soggetto dimostra di non aver tratto alcun insegnamento dalle sanzioni passate, rendendo necessaria un’applicazione rigorosa della recidiva per finalità di prevenzione e punizione.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che la natura omissiva di alcuni reati non esclude affatto la pericolosità sociale se inserita in un contesto di violazioni sistematiche e continue. La conferma della recidiva comporta non solo un inasprimento della pena, ma anche l’impossibilità di accedere a determinati benefici se non vengono forniti elementi di segno opposto. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali, a causa della genericità dei motivi di ricorso.
Quando viene applicata la recidiva specifica e infraquinquennale?
Si applica quando il nuovo reato è della stessa indole di quelli precedenti e viene commesso entro cinque anni dalla condanna precedente, dimostrando una maggiore propensione a delinquere.
I reati omissivi possono essere usati per giustificare la recidiva?
Sì, se la loro commissione sistematica dimostra un’insensibilità ai moniti dell’autorità e una persistente volontà di violare le norme dell’ordinamento giuridico.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49423 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49423 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di COGNOME NOME – in cui si rileva violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva – non sono consentite in questa sede, risolvendosi in censure di fatto e comunque reiterative di doglianze già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata.
Invero, in essa si evidenzia come corretta e giustificata sia nel caso in esame l’applicazione della recidiva contestata (reiterata, specifica e infraquinquennale), posto che l’imputato nell’arco di tempo tra il 2014 e il 2019 ha riportato ben otto precedenti penali (di cui tre per violazione dell’ordine del Questore di lasciare il territorio, tre per violazione della disciplina sug stupefacenti e due per resistenza a pubblico ufficiale) e che con la violazione per cui è processo ha dato prova non solo di avere commesso reati anche di specie analoga a quelli per cui ha riportato le condanne (essendo all’evidenza ben più grave la condotta che implica il rientro dopo l’espulsione rispetto a quella di mancata ottemperanza all’ordine di lasciare il territorio) ma anche di aver continuato a violare la legge penale senza soluzione di continuità ed a breve distanza dalle precedenti condanne. Si aggiunge, inoltre, che tale condotta è in concreto espressione di assoluta insensibilità dell’imputato ai moniti discendenti dalle precedenti condanne e di incapacità di mutare le proprie condotte di vita ed implica accresciuta pericolosità e riprovevolezza, tali da giustificare pienamente il riconoscimento della contestata recidiva, peraltro già benevolmente valutata in regime di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si contestano genericamente tali argomentazioni e si rileva che i precedenti ritenuti specifici sarebbero per reati omissivi inidonei a determinare una effettiva e concreta maggiore pericolosità dell’imputato – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.