Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38382 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38382 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 24 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di tentato furto di cui agli artt. 624, 625 n.4 e n. 5 cod. pen. commesso in Bologna il 19 giugno 2019.
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il viz motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, è inammissibile per meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudi di merito e, comunque, manifestamente infondato. Va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condott pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazion sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggior capacità delinquenziale (Sez. U, n.35738 del 27/5/2010, COGNOME, Rv. 247839; Sez. U n. 20798 del 24/02/2011, COGNOME, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016 COGNOME, Rv. 267044, Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv 251690, da ultimo Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319, in motivazione). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con u percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorre era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l’ultimo episodio dimostra “una pregressa esperienza”, con ciò dovendosi intendere che era espressione d accresciuta pericolosità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Il Conhire estensore Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024
Il freidene