Recidiva: Quando i Precedenti Penali Aggravano la Pena
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 9750/2025, offre un importante chiarimento su come i precedenti penali influenzino la determinazione della pena, in particolare riguardo all’applicazione della recidiva. Questo caso analizza la differenza tra ‘modesta gravità’ e ‘speciale tenuità’ del danno e ribadisce i criteri per l’aumento della pena quando un soggetto ha già commesso altri reati in passato. Approfondiamo la decisione per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. La difesa ha impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito nel calcolo della pena.
I Motivi del Ricorso: Tra Speciale Tenuità e Recidiva
Il ricorso si fondava su due principali critiche alla sentenza d’appello:
1. Mancato riconoscimento dell’attenuante del lucro di speciale tenuità: Secondo la difesa, il danno causato dalla condotta era talmente lieve da meritare l’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, del codice penale, che avrebbe comportato una riduzione della pena.
2. Errata applicazione della recidiva: L’imputato contestava l’aumento di pena applicato a causa dei suoi precedenti penali, sostenendo che non fosse giustificato nel caso di specie.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, fornendo motivazioni chiare su entrambi i punti contestati.
L’Esclusione dell’Attenuante della Speciale Tenuità
La Corte ha spiegato che, sebbene il danno fosse stato giudicato di ‘modesta gravità’ (tanto da giustificare la concessione delle attenuanti generiche), non raggiungeva la soglia della ‘speciale tenuità’. Quest’ultima rappresenta un livello di minima offensività molto più accentuato. Nel caso specifico, due fattori erano decisivi per escluderla:
* Il quantitativo di hashish detenuto.
* La presenza di due diverse tipologie di sostanze, una delle quali classificata come ‘droga pesante’.
Questi elementi, secondo la Corte, rendevano la condotta incompatibile con il concetto di danno eccezionalmente lieve richiesto dalla norma.
La Conferma dell’Aumento di Pena per la Recidiva
Il punto centrale della decisione riguarda la recidiva. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato l’aumento della pena basandosi non solo sul numero di precedenti penali dell’imputato (ben otto), ma anche sulla loro tipologia. Questi precedenti indicavano una maggiore colpevolezza e una ‘accentuata pericolosità sociale’ del soggetto. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione del tutto logica e in linea con la giurisprudenza consolidata, secondo cui la recidiva non è un automatismo, ma deve essere applicata valutando se i precedenti reati siano sintomo di una maggiore propensione a delinquere in relazione al nuovo reato commesso.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano su un principio fondamentale: la valutazione del giudice di merito, se logicamente argomentata e giuridicamente corretta, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza evidenziare vizi logici o giuridici manifesti nella sentenza impugnata. La Corte ha ribadito che il riconoscimento della speciale tenuità richiede una valutazione complessiva del fatto che vada oltre la semplice modestia del danno, mentre l’applicazione della recidiva è giustificata quando i precedenti indicano una concreta e attuale pericolosità sociale dell’imputato.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza n. 9750/2025 rafforza due importanti principi del diritto penale. Primo, la distinzione tra un danno di ‘modesta gravità’ e uno di ‘speciale tenuità’ è netta e dipende da una valutazione complessiva che include quantità e qualità dell’oggetto del reato. Secondo, l’aumento di pena per la recidiva è legittimo quando i precedenti penali, per numero e natura, dimostrano una maggiore colpevolezza e una spiccata pericolosità sociale del reo, rendendo la sanzione più severa una risposta adeguata e proporzionata.
Quando i precedenti penali giustificano un aumento della pena per recidiva?
Secondo la sentenza, i precedenti penali giustificano un aumento della pena per recidiva quando, per il loro numero (in questo caso, otto) e la loro tipologia, indicano una maggiore colpevolezza e un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato in relazione al nuovo reato commesso.
Perché la modesta gravità del danno non equivale sempre all’attenuante della ‘speciale tenuità’?
La Corte chiarisce che la ‘speciale tenuità’ è un concetto più restrittivo della ‘modesta gravità’. Mentre un danno modesto può giustificare le attenuanti generiche, per la speciale tenuità è richiesta un’offensività eccezionalmente minima. Fattori come il quantitativo e la tipologia delle sostanze (inclusa la presenza di ‘droghe pesanti’) possono escludere tale attenuante.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni?
Sì, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile anche perché riproduceva censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza indicare specifiche criticità o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata. Ripetere le stesse argomentazioni non è sufficiente per un valido ricorso in Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9750 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9750 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 15/03/1993
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.
rilevato che, con due motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione (dolendosi, in particolare, del trattamento sanzionatorio inflitto per il reato di cui all’art. 73, comma 5, TU Stup. che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essere rimodulato in sede di appello per renderlo proporzionato alla modalità dell’azione delittuosa, censurando nello specifico sia il mancato riconoscimento dell’attenuante di aver agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, sia dell’applicazione della contestata recidiva);
ritenuto che tale motivo di ricorso è inammissibile perché riproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata e comunque è manifestamente infondato perché inerente ad asserita mancanza o manifesta illogicità motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato (si v., in particolare, le considerazioni espresse alle pagg. 4/5 della sentenza impugnata, che, con argomentazioni immuni dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali non poteva essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, c.p., segnatamente evidenziando come difettasse nel caso in esame la circostanza che l’evento dannoso o pericoloso fosse di speciale tenuità, atteso che se è vero che il tribunale aveva evidenziato la modesta gravità del danno arrecato al bene giuridico tutelato al fine di giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è decisivo il fatto che tale modestia non raggiunge la soglia della speciale tenuità, deponendo in tale senso sia il quantitativo di hashish detenuto che la duplicità delle sostanze stupefacenti, una delle quali inserita nella Tabella I quale “droga pesante”; quanto, poi, alla contestata applicazione della recidiva, si v. quanto argomentato a pag. 5 della sentenza, in cui con motivazioni non manifestamente illogiche si evidenzia come non soltanto il numero dei precedenti penali, ben otto, ma anche la loro tipologia giustificavano, in relazione al reato per cui si procede, quel giudizio di maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità sociale che aveva convinto i giudici di merito ad applicare l’aumento per la recidiva, motivazione, questa, del tutto corretta in diritto che si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte; cfr., per tutte, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe’ e altro, Rv. 247838 01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2025
Il Consig ‘ere estensore
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Il Presidente