Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7483 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7483 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 11/06/1987 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/11/1973 COGNOME nato a NAPOLI il 18/11/1974
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore
E’ presente per l’avvocato NOME COGNOME del foro di NAPOLI, difensore del ricorrente COGNOME il sostituto processuale per delega orale, avvocato COGNOME del foro di Roma il quale dopo aver esposto i punti principali dei motivi di doglianza e riportandosi nel resto, insiste nel loro accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sentenza rescindente del giudice di legittimità, confermava la decisione della Corte di appello di Napoli in data 22 ottobre 2021 con riferimento alle impugnazioni proposte da COGNOME NOME e COGNOME NOME e, in relazione all’appello avanzato dalla difesa di COGNOME NOMECOGNOME rideterminava nei suoi confronti la pena in anni otto /mesi quattro di reclusione ed euro 37.000 di multa.
COGNOME NOME COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati ritenuti colpevoli dal Tribunale di Napoli di plurimi episodi di traffico di sostanza stupefacente, in relazione a condotte realizzate nel corso dell’anno 2011 e, con il riconoscimento della continuazione interna e, in relazione a COGNOME NOME, altresì della continuazione con i fatti in precedenza giudicati con sentenza n.2766 del Tribunale di Napoli del 14 novembre 20111 irrevocabileil 3 marzo 2013, ritenuta per tutti la recidiva, come contestata, erano stati condannati alle pene di giustizia.
La Corte di Cassazione, su ricorso degli imputati, dichiarata irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei ricorrenti in merito ai reati loro ascritti, disattesi e rinunciati i motivi concernenti la responsabilità penale, accoglieva le impugnazioni di COGNOME NOMECOGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alla ritenuta recidiva 7 i n r gione dei riscontrati deficit motivazionali della sentenza impugnata e, quanto a COGNOME NOME, anche sui profili concernenti l’aumento di pena apportato a titolo di continuazione esterna sui fatti-reato separatamente giudicati, considerato che su tale aumento avrebbe dovuto essere apportata una riduzione per la scelta del rito, per essere stati giudicati tali reati con le forme del rito abbreviato.
La Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, confermava per tutti gli imputati la recidiva, ravvisando nei fatti di cui all’odierno procedimento una manifestazione di accresciuta pericolosità criminale che trovava collante e fondamento nei precedenti penali, seppure risalenti, anche della stessa specie; quanto al censurato profilo dell’aumento a titolo di continuazione, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME muovendodalla pena , base già individuata nei precedenti gradi di giudizio e disponendo un aumento globale, a titolo di continuazione, per i fatti già in precedenza giudicati dal GUP presso il Tribunale di Napoli, nella misura di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, ridotta di un terzo in ragione del rito premiale con cui si era svolto il relativo giudizio, per pervenire infine ad una pena di anni otto, mesi quattro di reclusione ed euro 26.000 di multa.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
COGNOME NOME ha articolato un unico motivo di ricorso con il quale deduce carenza di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva, assumendone la apparenza e l’apoditticità, in particolare per non avere evidenziato in che modo un risalente precedente specifico, e un altrettanto vetusto precedente per un reato contro la persona, avrebbero spiegato riflessi sul giudizio sulla recidiva, la quale deve essere frutto di una riscontrata accresciuta capacità criminale.
COGNOME NOME ha articolato due motivi di ricorso in cui denuncia, rispettivamente, violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’accertamento della recidiva. Si duole l’imputato del fatto che il giudice del rinvio non avesse considerato la irrilevanza dei precedenti specifici in quanto risalenti e, soprattutto, l’assenza di successive condanne, di talchè la motivazione che si fondava sul mancato effetto dissuasivo derivante della minaccia di ulteriori condanne x doveva ritenersi del tutto illogico e contraddittorio.
NOTTURNO NOME ha proposto due motivi di ricorso. Con il primo denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla riconosciuta recidiva a fronte di motivazione meramente apparente e di stile, atteso che i precedenti penali erano estremamente risalenti, che la valutazione del giudice sulla recidiva scontava il giudizio con il quale era stata ritenuta la continuazione, e pertanto la medesimezza del disegno criminoso tra i fatti commessi nel corso dell’anno 2011 rispetto a quelli separatamente giudicati, nonché era priva di una effettiva giustificazione del fatto che i reati giudicati nel presente procedimento fossero espressione di una accresciuta pericolosità che trovasse linfa nel percorso criminale attestato dai precedenti penali i quali, per distanza temporale e disomogeneità, non erano tali di fornire conforto alla prospettazione del giudice.
Con una seconda articolazione denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all’aumento apportato per la continuazione con i fatti in precedenza giudicati, evidenziando che la Corte aveva del tutto omesso di motivare sul fatto che la condanna per i fatti -re o posti in continuazione era stata già interamente eseguita, che non esistevano limiti minimi all’aumento della pena per la continuazione e che l’aumento apportato era comunque gravemente sproporzionato e immotivato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Preliminarnnente deve disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del ricorrente COGNOME NOME per essere il reato estinto nei suoi confronti per morte del reo, essendo stato acquisito dalla cancelleria certificato che attesta la morte del COGNOME in epoca successiva alla presentazione del ricorso e prima della celebrazione dell’udienza di discussione.
I ricorsi proposti dagli imputati COGNOME NOME e COGNOME NOME sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità in punto di applicazione della recidiva. La sentenza si presenta lineare e congrua, non presenta contraddizioni evidenti e pertanto non si presta essere sottoposta al sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di argomenti già sviluppati nel giudizio di rinvio e disattesi con adeguata motivazione logica giuridica.
Quanto alla comune censura avanzata dagli imputati, secondo la quale i precedenti penali di cui ciascuno di essi risulta gravato sarebbero risalenti nel tempo e quindi ininfluenti ai fini dell’applicazione della recidiva, anche perchè dopo l’ultimo fatto reato non sarebbero state riportate ulteriori pronunce di condanna, così da rendere privo di pregio l’argomento dell’inefficacia dissuasiva delle sanzioni penali comminate nelle precedenti sentenze di condanna, il giudice distrettuale ha invero rappresentato che, in relazione al COGNOME, gravato di precedenti penali anche della stessa specie, maturati nel corso degli anni 2003 e 2004, i fatti di cui al presente giudizio costituivano la dimostrazione di un elevato accrescimento di pericolosità criminale, in ragione del ruolo da questi rivestito all’interno di un gruppo criminale GLYPH di gestire una florida attività di spaccio e portatore di GLYPH conoscenze operative all’interno del circuito criminoso del narcotraffico, ruolo che gli veniva riconosciuto anche dagli altri concorrenti, così da potersi affermare che questi aveva raggiunto un elevato profilo criminale nel settore degli stupefacenti che gli derivava dalle precedenti esperienze maturate in tale ambiente, scandite dalle pronunce di condanna.
2.1. Quanto al COGNOME, il giudice distrettuale ha valorizzato la reiterazione delle condotte illecite nel settore degli stupefacenti (cinque condanne per violazione del TU stupefacenti), di cui l’ultima per fatti commessi nel 2008, a fronte di fatti giudicati nel presente procedimento risalenti al gennaio 2011, per inferirne, in termini assolutamente logici, il raggiungimento di un’accresciuta antidoverosità e di una più spiccata capacità criminale, frutto dell’illecito agire nel settore del narcotraffico e della insensibilità del COGNOME
all’effetto deterrente rappresentato dalla sanzione penale, ovvero dalla sua minaccia. La inveterata prosecuzione dell’attività di cessione di stupefacenti su piazza, regolamentata dall’accesso allo stabile e dalla presenza di vedette, costituiva l’ennesima manifestazione di una condotta ingravescente, che denotava collegamenti con ambienti malavitosi organizzati e stabili e, in sostanza, erano indice di accrescimento nello spessore criminale e sintomo di maggiore riprovevolezza.
In relazione ad entrambi i ricorrenti, pertanto, la Corte distrettuale, con ragionamento logicamente espresso, ha esaurientemente motivato il giudizio di maggiore lesività e di accresciuta pericolosità criminale conseguenza delle precedenti esperienze delinquenziali e dei precedenti penali specifici, così da rendere l’episodio in questione frutto di una ricaduta idonea a manifestare una accresciuta propensione al crimine.
A tale fine, pertanto, i giudici del merito si sono conformati ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato per la recidiva facoltativa, che presuppone l’effettiva idoneità in concreto ad indicare una più accentuata colpevolezza o una maggiore pericolosità del condannato (sez.2, n.19557 del 19/03/2008, COGNOME, Rv.240404). Sul punto invero il compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (sez. U, 27/05/2010, P.G., COGNOME, Rv. 247838).
Essendo i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma si euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presi ente