Recidiva e Pericolosità Sociale: La Valutazione del Giudice
L’applicazione dell’aggravante della recidiva rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Non si tratta di un automatismo, ma di una valutazione discrezionale che il giudice è chiamato a compiere caso per caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per cui la commissione di un nuovo reato, alla luce di gravi precedenti, può essere considerata sintomo di una rinnovata pericolosità sociale, giustificando così un trattamento sanzionatorio più severo.
I Fatti del Caso: Un Ricorso contro l’Aumento di Pena
Il caso esaminato trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva rideterminato la sua pena in otto mesi di reclusione per un reato previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenuta ingiustificata.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale avesse errato nel considerare la sua precedente storia criminale come un elemento sufficiente a giustificare l’aumento di pena. Il ricorso mirava a ottenere l’esclusione di tale aggravante, con una conseguente riduzione della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le argomentazioni della difesa fossero state formulate in termini troppo generici, senza confrontarsi specificamente con la motivazione dettagliata ed esaustiva fornita dalla Corte d’Appello.
Il Principio Giuridico sulla Recidiva
La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza: quando la recidiva viene contestata, il giudice ha il dovere di effettuare una verifica concreta. Non basta accertare la presenza di precedenti condanne; è necessario valutare se la reiterazione dell’illecito sia un sintomo effettivo di una maggiore riprovevolezza della condotta e di una concreta pericolosità del suo autore. Se dal nuovo delitto non emerge una maggiore capacità delinquenziale, il giudice, con adeguata motivazione, può escludere l’aumento di pena.
Le Motivazioni: Quando i Precedenti Contano
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse applicato correttamente questo principio. La motivazione della sentenza impugnata aveva infatti spiegato in modo logico e coerente perché la nuova condotta fosse sintomatica di una ‘rinnovata pericolosità sociale’.
Il fattore determinante è stato il peso dei precedenti penali dell’imputato. Non si trattava di reati minori, ma di plurimi e gravi delitti contro la persona e il patrimonio, quali rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Di fronte a un simile curriculum criminale, secondo i giudici, il nuovo reato (pur di diversa natura) non poteva essere considerato un episodio isolato, ma andava letto come l’espressione di una persistente e radicata inclinazione a delinquere, tale da giustificare l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame conferma che la valutazione sulla recidiva non è una mera formalità. Il giudice deve analizzare in profondità la storia criminale del reo per comprendere se il nuovo illecito sia un segnale di allarme di una pericolosità sociale ancora attiva. La gravità e la natura dei reati pregressi assumono un ruolo centrale in questa analisi. Per la difesa, ciò significa che contestare l’applicazione della recidiva richiede argomentazioni specifiche e puntuali, capaci di dimostrare perché, nel caso concreto, la nuova condotta non sia espressione di una maggiore capacità a delinquere, superando la presunzione derivante da un passato criminale significativo.
Quando il giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Il giudice può applicarla dopo aver verificato in concreto se la reiterazione di un reato sia un sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità sociale dell’autore, motivando adeguatamente la sua decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano formulati in termini del tutto generici e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione specifica ed esaustiva fornita dalla Corte d’Appello sul punto della recidiva.
Quali elementi possono indicare una ‘rinnovata pericolosità sociale’?
Secondo l’ordinanza, la presenza di plurimi e gravi precedenti penali, come rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, può far sì che una nuova condotta illecita venga considerata sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale, giustificando l’aumento di pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10708 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10708 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 10/01/1990
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 in mesi 8 di reclusione;
considerato che il motivo unico del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva, è inammissibile, perché con esso vengono formulati in termini del tutto generici rilievi sull’applicazione della citata aggravante, a fronte di una motivazione specifica ed esaustiva sul punto formulata dalla Corte territoriale (pag. 5);
ricordato, in particolare, che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, COGNOME, Rv. 256713); nel caso di specie la Corte di appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che, a fronte dei plurimi precedenti riportati dal COGNOME per gravi reati quali rapina, estorsione e resistenza a pubblico ufficiale, la nuova condotta dovesse ritenersi sintomatica di una rinnovata pericolosità sociale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025