Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36950 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36950 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a LACCO AMENO il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inarnmissibilità dei ricorsi.
Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. in L. n. 14/2023.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN D RITTO
COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per ca dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza della Corte in data 12/03/2023 che ha confermato la sentenza emessa dal di Napoli, con cui i ricorrenti sono stati condannati alla pena di ai reati di concorso in rapina aggravata dalle persone riunite (a 3n. 1 cod. pen.) e di lesioni aggravate (artt. 582-585 in relaz. pen.), applicata la recidiva reiterata e specifica ad entrambi. sazione, a mezzo appello di Napoli Gup del Tribunale giustizia in ordine t. 628, commi 1 e ll’art. 61 n. 2 cod.
Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto P.G. E requisitoria del 15 luglio 2024, ha concluso per l’inammissibilità tore COGNOME, con dei ricorsi.
NOME NOME il ricorso a due motivi e ad una s del 17/08/2024, con cui deduce: ccessiva memoria
3.1. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta for ulata con i motivi aggiunti con cui la difesa aveva chiesto la disapplicazione del a recidiva (rilievo ribadito dalla difesa, a replica delle conclusioni del P.G., nella emoria difensiva del 17/08/2024).
Il motivo è inammissibile.
Dalle allegazioni difensive, nonché dall’esame del fascicoli di appello risulta che la difesa dell’imputato con pec del 23 novembre 2023 (o e 16:52) ha fatto pervenire alla Corte di appello di Napoli motivi aggiunti – di cui i è copia in atti con cui, dopo avere insistito per la concessione dell’attenuante I cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., chiedeva la disapplicazione della recidiva contesta a (v. pagg. 1-3). Dall’esame dell’atto di appello non risulta che fu impugnato il c po della decisione di primo grado con cui è stata ritenuta anche nei confron i dell’imputato la circostanza aggravante.
Tanto premesso, va richiamato il principio di diritto al quale dare continuità – secondo cui in tema di impugnazioni, il m configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo sicché, ove l’appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspe sanzionatorio (la configurabilità di un’aggravante, il rico attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la m non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell’insufficiente m violazione delle disposizioni in tema di recidiva (ex multis. V del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283803 – 01). O il Collegio intende tivo inerente alla della decisione, ti del trattamento oscimento delle isura della pena), tivazione o della Sez. 5, n. 40390
Né sul punto può giovare al ricorrente il motivo dedott trattandosi di circostanza inerente alla persona del colpevole di c e, dunque, non estensibile. O dal coimputato, rattere personale
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ori ine all’esclusione dell’attenuante dell’intervenuta riparazione del danno med ante un congruo risarcimento quanto a quella del danno di speciale tenuit , essendosi fatto riferimento, a fronte di un danno patrinnoniale assai esiguo (pa i ad euro 50,00) a conseguenze lesive ai danni della p.o. non continenti con quanto documentalmente accertato.
Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni espo te con riferimento ai motivi – aventi carattere comune – articolati dal coimputato ub 4.2 e 4.3.
COGNOME NOME NOME NOME ricorso a quattro motivi, con ui deduce:
4.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in or ine alla mancata esclusione della recidiva contestata.
Si lamenta la violazione dei principi stabiliti in materia dall giurisprudenza di legittimità con particolare riguardo alla necessità che la recidiva ppaia sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell’agente. Si lamenta che la Corte di merito abbia fondato il giudizio sul mero automatismo deriva penali annoverati dall’imputato. te dai precedenti
Il motivo è manifestamente infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la ritenuta sussistente l’aggravante in virtù dei numerosi preced a carico dell’imputato e del giudizio complessivo circa la sua p capacità a delinquere. I fatti oggetto di giudizio sono stati, qui relazione con i precedenti annoverati dall’imputato nell’ambito attuale giudizio di maggiore pericolosità. orte d’appello ha nti penali specifici rsonalità e la sua di, posti in diretta i un rinnovato ed
4.2. Violazione di legge ed il vizio di motivazione in re riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di s lamenta che la Corte d’appello, nell’escludere la circostanza, danno patrimoniale assai modesto, nulla aveva argomentato su ragioni di pregiudizio (assenza di ripercussioni fisiche e psichic azione all’omesso ec ale tenuità. Si ur a fronte di un l’esistenza di altre sulla p.o.).
Il motivo è manifestamente infondato.
Ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mo modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche connessi alla lesione della persona (che non coincide neces titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la quale è stata es o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha natura di reato pl lede non solo il patrimonio ma anche la libertà e l’integrità fisica per la realizzazione del profitto; ne consegue che, in applicazi parte della disposizione citata, solo ove la valutazione comples sia di speciale tenuità , può farsi luogo all’applicazione dell’atte peciale tenuità in ile sottratto sia di li effetti dannosi ariamente con il rcitat la violenza rioffensivo perché morale aggredite ne della seconda iva del pregiudizio uante; il relativo
ali, è riservato al ità se immune da . 218795 NUMERO_DOCUMENTO). apprezzamento, risolvendosi nella verifica di circostanze fatt giudice di merito e non può essere censurato in sede di legitti vizi logici e giuridici (Sez. 2, 21872 del 06/03/2001, Contene, i gravità del reato, ertate dal giudice che, salvo prova · gia e pluralità, ad Nessuna manifesta illogicità poi è dato scorgersi nel rilievo condotto alla stregua delle modalità della condotta per come ac del merito e alla luce del contenuto della certificazione medic contraria, fa fede delle lesioni subite, del tutto idonee, per tipol integrare il giudizio di gravità espresso.
ardo al mancato 4.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con rig riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
uante -ritenendo · al risarcimento, ità della condotta sul significato di essivamente alla x post. Si lamenta che la Corte abbia escluso la ricorrenza dell’atte non esaustiva la restituzione di quanto sottratto unitannent accettato dalla p.o., pari a mille euro – sul rilievo della gra dell’imputato, omettendo di svolgere qualsiasi considerazion ravvedimento che il risarcimento può avere comportato suc consumazione del reato, alla stregua di un giudizio da operarsi si specificamente e rte di merito ad , per un verso, tito nel mancato Iva a cottimo per orale sofferto in ente descritta dal Il motivo è inammissibile poiché generico, non confrontand il ricorrente con le ulteriori ragioni che hanno condotto la C escludere l’esaustività del risarcimento praticato, ravvisat nell’ulteriore danno patrimoniale subito dalla vittima e consi guadagno derivante dall’impossibilità di svolgere attività lavora il giorno del fatto e, per altro verso, dall’entità del danno conseguenza della gravità della condotta per come minuziosa giudice del merito in aderenza al capo di imputazione.
al diniego delle 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordin circostanze attenuanti generiche.
della condotta e nvece, di plurimi Si lamenta essersi fatto riferimento soltanto alla gravità all’assenza di elementi utili ai fini circostanziali, a fronte, i elementi positivi, indicati alle pagine 11 e 12 del ricorso.
Il motivo è manifestamente infondato.
me un giudizio di , purché sia non tra quelli indicati la concessione o mi dell’esclusione ai GLYPH numerosi 4/2017, COGNOME, i In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito espr fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimit contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini de dell’esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza precedenti penali dell’imputato; Sez. 5, n. 43952 del 13/ Rv. 271269 – 01).
a errato laddove, a valutare per la in particolare, al Pertanto, il rilievo difensivo secondo cui la Corte di merito nell’escludere che i difensori non hanno allegato elementi utili concessione del beneficio, avrebbe omesso di fare riferimento risarcimento parziale intervenuto o alle altre circostanze pure dedotte, non rende non è necessario enti favorevoli o nte che egli faccia nendo disattesi o /2011, Sermone, 48244 – 01; Sez. 5, n. 43952 del illegittimo il diniego operato e viziata la motivazione, posto ch che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli ele sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rim superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/ Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Se 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 -01).
In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al paga processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rileva giugno 2000 n. 186). on condanna dei ento delle spese per le ammende, i (Corte cost., 13
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente