Recidiva e Pericolosità Sociale: I Limiti del Giudizio di Legittimità
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più delicati del diritto penale, poiché incide direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato, che giustifica tale aggravante, è una questione di fatto la cui decisione spetta al giudice di merito e non è, di norma, contestabile in sede di legittimità. Analizziamo insieme questa importante decisione.
Il Caso: Un Ricorso Contro l’Aggravante della Recidiva
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un imputato che aveva presentato ricorso avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso era la contestazione della motivazione con cui i giudici di secondo grado avevano applicato l’aggravante della recidiva, prevista dall’art. 99 del codice penale. L’imputato sosteneva che l’applicazione fosse illegittima e motivata in modo carente.
La Corte d’Appello, invece, aveva ritenuto di applicare l’aggravante sulla base di una valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Nello specifico, i nuovi reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale erano stati messi in relazione con precedenti condanne per reati contro il patrimonio. Secondo i giudici di merito, questa sequenza di illeciti dimostrava una ‘rilevante e persistente pericolosità sociale’ del soggetto, aggravata dalla mancanza di una stabile dimora e di un’attività lavorativa.
La Valutazione del Giudice di Merito sulla Recidiva
La decisione della Corte d’Appello si fondava su un’analisi concreta degli elementi a sua disposizione. Non si è limitata a un mero automatismo basato sulla presenza di precedenti penali, ma ha collegato i nuovi reati a quelli passati per delineare un profilo di pericolosità. Questo tipo di valutazione, che tiene conto di aspetti soggettivi e del contesto di vita dell’imputato, rientra pienamente nelle prerogative del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Cassazione: Il Giudizio sulla Recidiva è una Valutazione di Fatto
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha chiarito la propria funzione. La Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito non è rivalutare i fatti del processo, ma assicurare la corretta applicazione della legge.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione argomentata e logica per l’applicazione della recidiva. La valutazione sulla pericolosità sociale, basata su elementi concreti come la natura dei reati e le condizioni di vita dell’imputato, costituisce un ‘giudizio di fatto’. In quanto tale, se sorretto da una motivazione congrua e non palesemente illogica, non può essere messo in discussione in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: L’Importanza della Motivazione del Giudice di Merito
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: l’applicazione della recidiva non è automatica ma richiede una valutazione discrezionale da parte del giudice di merito. Tale valutazione deve essere basata su elementi specifici che dimostrino una reale e attuale pericolosità sociale dell’imputato. Se questa valutazione è motivata in modo logico e coerente, la decisione è insindacabile in Cassazione. Per la difesa, ciò significa che le contestazioni sull’applicazione della recidiva devono concentrarsi, fin dai primi gradi di giudizio, nel dimostrare l’assenza di tale pericolosità o la mancanza di un legame significativo tra i vecchi e i nuovi reati.
Quando un giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Un giudice può applicare la recidiva quando ritiene, con una motivazione argomentata, che i nuovi reati commessi, posti in relazione con precedenti condanne, siano dimostrativi di una rilevante e persistente pericolosità sociale dell’imputato. Anche elementi come la mancanza di stabile dimora o lavoro possono essere considerati.
La valutazione sulla pericolosità sociale può essere contestata in Cassazione?
No, l’ordinanza chiarisce che la valutazione sulla pericolosità sociale dell’imputato è un ‘giudizio di fatto’ che spetta al giudice di merito. Se tale giudizio è argomentato in modo logico e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 153 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 153 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato in Tunisia il 06/09/1995
avverso la sentenza del 09/05/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge, in relazione all’art. 99 cod. pen., con riguardo all’applicazione della recidiva, non è consentito atteso che la Corte d’appello ha applicato tale circostanza aggravante ritenendo, in modo argomentato (si veda, in particolare, la pag. 2 della sentenza impugnata), che i reati di rapina e resistenza a un pubblico ufficiale sub iudice, posti in relazione con le precedenti condanne riportate dall’imputato per due reati contro il patrimonio, commessi nel 2021, fossero dimostrativi della rilevante e persistente pericolosità sociale del Dachrwi, peraltro privo di stabile dimora e di attività lavorativa, con ciò esprimendo un giudizio di fatto che non è sindacabile in questa sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.