Recidiva: quando i precedenti penali giustificano l’aumento di pena?
L’applicazione della recidiva è uno degli aspetti più dibattuti nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Non è un automatismo legato alla semplice presenza di precedenti, ma richiede una valutazione attenta da parte del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi cardine per il corretto riconoscimento di questa aggravante, sottolineando l’importanza della motivazione basata sulla pericolosità sociale del reo. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i criteri applicati.
I Fatti del Caso: un ricorso contro l’aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Il punto centrale del ricorso non era la sussistenza del reato in sé, ma la contestazione di un vizio di motivazione relativo al riconoscimento della recidiva. L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato l’applicazione di tale circostanza aggravante, che comporta un significativo aumento della sanzione.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ruolo della recidiva
La Suprema Corte ha esaminato il motivo del ricorso, dichiarandolo inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, il giudice non è tenuto a un’analisi complessa e dettagliata per ogni aggravante, ma deve fornire una motivazione che, seppur sintetica, risulti logica e coerente. In questo caso, la Corte ha stabilito che la decisione impugnata rispettava pienamente tali requisiti. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nella validazione del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello. La Cassazione ha ritenuto la motivazione “logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità”. I giudici di secondo grado avevano correttamente fondato il riconoscimento della recidiva su due elementi chiave:
1. I precedenti penali specifici: La presenza di due condanne precedenti a carico del ricorrente costituiva il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’aggravante.
2. La valutazione della pericolosità sociale: Il fatto oggetto del nuovo giudizio (l’evasione) è stato considerato espressivo di un'”accresciuta pericolosità sociale” dell’imputato. Non si è trattato quindi di un mero automatismo, ma di una valutazione concreta che collega i precedenti reati al nuovo, interpretando quest’ultimo come un sintomo di una persistente inclinazione a delinquere.
La Corte ha quindi confermato che, quando la motivazione del giudice di merito è coerente e si basa su elementi concreti come i precedenti e la natura del reato commesso, la decisione di applicare la recidiva è legittima e non può essere messa in discussione in sede di Cassazione.
Conclusioni: implicazioni pratiche
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione. Ribadisce che la recidiva non può essere applicata meccanicamente solo perché una persona ha già subito condanne. È necessario un giudizio del magistrato che, basandosi sui precedenti e sul nuovo reato, accerti una concreta e aumentata pericolosità sociale. Questa decisione rafforza il principio secondo cui la personalizzazione della pena passa anche attraverso una motivazione solida e ben argomentata, capace di giustificare l’applicazione di circostanze che la inaspriscono, garantendo così un equilibrio tra le esigenze repressive dello Stato e i diritti dell’imputato.
Quando un giudice può applicare l’aggravante della recidiva?
Un giudice può applicare la recidiva quando, oltre alla presenza di precedenti condanne penali, il nuovo reato commesso viene ritenuto espressivo di un’accresciuta pericolosità sociale dell’individuo. La motivazione deve essere logica e basata su questi elementi.
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi applicata la recidiva?
No, la sola esistenza di precedenti penali non è di per sé sufficiente. Secondo l’ordinanza, è necessaria una valutazione del giudice che colleghi i precedenti al nuovo fatto, dimostrando che quest’ultimo indica una maggiore pericolosità sociale del soggetto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Inoltre, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34115 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34115 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
12499/24
ttG.N.
OSSERVA
Ritenuto che non rileva la proclamazione dell’astensione degli avvocati anche per la data odierna in relazione alla procedura non partecipata adottat ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso in relazione alla condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., con cui si deduce il v motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva, è inammissibile in quanto manifestamente infondato;
Considerato, invero, che, risulta logica ed immune da vizi sindacabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d’appello ha ritenu correttamente riconosciuta tale circostanza aggravante, alla luce dei du precedenti penali del ricorrente e della considerazione del fatto oggetto giudizio espressivo di un’accresciuta pericolosità sociale del predetto;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/07/2024.