Recidiva: la Cassazione conferma i criteri di applicazione
L’ordinanza n. 47966 del 2023 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui presupposti per l’applicazione della recidiva e sui limiti del riconoscimento della continuazione tra reati. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile un ricorso, ha ribadito come la valutazione della pericolosità del reo sia centrale per giustificare un trattamento sanzionatorio più severo. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un individuo condannato in appello ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali relative alla sua pena. In primo luogo, contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva, ritenendola immotivata. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di una precedente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile qualche anno prima. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una riduzione della pena attraverso l’esclusione dell’aggravante e l’applicazione del più favorevole regime del reato continuato.
La Valutazione della Corte sulla Recidiva
La Corte di Cassazione ha respinto la prima doglianza, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito sull’applicazione della recidiva. La Suprema Corte ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era solida, logica e priva di vizi. I giudici di merito avevano infatti basato la loro valutazione su una serie di elementi concreti e sintomatici di un’accresciuta pericolosità sociale del soggetto, tra cui:
* La pluralità di precedenti penali specifici e reiterati in materia di stupefacenti.
* La circostanza che il reato fosse stato commesso mentre l’imputato si trovava agli arresti domiciliari.
* L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente detenuta.
Questi fattori, considerati nel loro insieme, giustificavano pienamente l’aumento di pena derivante dal riconoscimento della recidiva.
Il Mancato Riconoscimento della Continuazione
Anche la seconda censura, relativa alla richiesta di continuazione, è stata giudicata infondata. La Corte ha evidenziato come i giudici di merito avessero correttamente escluso l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, elemento cardine per poter applicare l’istituto della continuazione. Il fattore decisivo in questo caso è stata la notevole distanza temporale tra i fatti già giudicati e quelli oggetto del nuovo procedimento. Secondo la Corte, tale lasso di tempo era sufficiente a interrompere l’unicità del piano criminoso, presupposto indispensabile per legare i diversi episodi delittuosi in un unico reato continuato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha ritenuto che la decisione impugnata fosse sorretta da un apparato argomentativo conferente e pienamente soddisfacente. I giudici di merito avevano correttamente applicato i principi di legge, motivando in modo congruo e logico sia il riconoscimento della recidiva sia l’esclusione della continuazione. La valutazione degli elementi fattuali, come i precedenti e le modalità del reato, è stata considerata insindacabile in sede di legittimità, in quanto immune da vizi logici evidenti. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce due principi fondamentali del diritto penale. In primo luogo, la recidiva non è un automatismo, ma un’aggravante che deve essere giustificata da elementi concreti che dimostrino una maggiore pericolosità del reo. In secondo luogo, il riconoscimento della continuazione richiede una prova rigorosa dell’unicità del disegno criminoso, e una significativa distanza temporale tra i reati può essere un elemento determinante per escluderla. La decisione sottolinea l’importanza di una motivazione approfondita da parte dei giudici di merito nel determinare il trattamento sanzionatorio, un aspetto che la Cassazione tutela con rigore.
Quando è giustificata l’applicazione della recidiva secondo la Cassazione?
L’applicazione della recidiva è giustificata quando sussistono elementi concreti che indicano un’accresciuta pericolosità del soggetto, come la pluralità di precedenti specifici e reiterati, il comportamento delittuoso tenuto durante misure restrittive (es. arresti domiciliari) e la gravità del fatto (es. ingente quantitativo di stupefacenti).
Per quale motivo la Corte ha escluso la continuazione tra i reati?
La Corte ha escluso la continuazione perché ha rilevato una notevole distanza temporale tra i fatti già giudicati e quelli nuovi. Tale distanza è stata ritenuta sufficiente a escludere l’esistenza di un “medesimo disegno criminoso”, che è il presupposto essenziale per poter riconoscere la continuazione.
Qual è stato l’esito finale del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47966 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47966 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
i/r
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BARI GLYPH
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti.
Il ricorso poggia su due diverse doglianze inerenti al trattamento sanzioNOMErio: si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al riconoscimento della contestata recidiva e all’esclusione della richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto della sentenza n. 1371/19, emessa dalla Corte di appello di Bari il 14/03/2019 e passata in giudicato il 13/12/2019.
Contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzioNOMErio e la ricostruzione dei fatti e l’accertamento della penale responsabilità.
I Giudici di merito hanno – con argomentazioni insindacabili nella presente sede perché congrue ed immuni da vizi logici evidenti – applicato la contestata recidiva, tenuto conto della pluralità dei precedenti specifici e reiterati (artt. 73 74 d.P.R. n. 309 del 1990), del comportamento delittuoso, posto in essere mentre l’imputato si trovava ristretto agli arresti donniciliari, dell’ingent quantitativo di stupefacente detenuto (p. 4 sent. app.): elementi tutti sintomatici dell’aggravio di pericolosità del prevenuto, tale, pertanto, da pienamente giustificare il riconoscimento della recidiva.
In ordine, poi, al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti già giudicati, la Corte territoriale ha evidenziato la distanza temporale tra gli stessi, tale da dover escludere l’unicità del medesimo disegno criminoso, presupposto ed elemento cardine ai fini del riconoscimento della continuazione (P. 5 ).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore