Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39072 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39072 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MERATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sulla mancata esclusione della recidiva è manifestamente infondato perché la Corte di appello si è adeguata agli insegnamenti di questa Corte, anche a Sezioni Unite, secondo cui occorre che il riconoscimento della reddiva sia motivato e che la valutazione del giudice non si fondi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’a temporale in cui questi risultano consumati, ma si articoli in un esame concreto, in base ai crite di cui all’art. 133 cod. pen., del rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le pre condanne, e nella verifica se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito, quale fattore criminogeno, su commissione dei reati sub iudice, escludendo che si tratti di ricaduta occasionale (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignani, Rv. 284425; e le motivazioni di Sez. U, n. 32318 del 30/3/2023, Rv. 284878, COGNOME; Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275319; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, 35738 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247838).
Che, nel caso di specie, la recidiva è adeguatamente giustificata, atteso che la ricorrente risulta gravata da numerose e anche recenti condanne; inoltre, dalle modalità esecutive del fatto oggetto di giudizio emerge la perdurante pericolosità sociale della stessa, che non aveva esitato a commettere il reato per sottrarsi all’esecuzione di un’ordinanza custodiale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025